Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46824 del 13/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 46824 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALBONI ALBERTO N. IL 19/06/1959
avverso la sentenza n. 414/2015 GIP TRIBUNALE di FERRARA, del
01/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
lettetsZUffa le conclusioni del PG Dott. E. S C4t
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Udit i difens • Avv.;

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Data Udienza: 13/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Alberto BALBONI ricorre avverso la sentenza del Gip Tribunale di Ferrara che, in
relazione al reato diffamazione aggravata, anche a mezzo stampa, gli ha applicato la
pena su richiesta di mesi uno e giorni dieci di reclusione previa concessione di
attenuanti generiche prevalenti.
2. L’impugnante denuncia in sostanza l’applicazione di pena illegale essendo nella specie
applicabile la pena per la diffamazione semplice e quindi quella prevista per i reati di

pecuniaria.
3. Il PG presso questa corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso.
4. Con memoria in replica l’imputato, richiamando giurisprudenza di questa corte,
ribadisce l’illegalità della pena e comunque chiede dichiarazione di estinzione del reato
per remissione di querela e accettazione della remissione, allegate a precedente
memoria del 23-9-2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Risultano in effetti depositati in cancelleria, in allegato alla memoria richiamata dal
ricorrente, atto di remissione di querela a firma di Patrizia Moretti e successiva
accettazione della remissione da parte dell’imputato, formalizzati presso la stazione
Carabinieri di Ferrara in data rispettivamente 18-9-2015 e 21-9-2015.
2.

L’intervenuta remissione di querela e l’accettazione della stessa determinano
l’estinzione del reato che va pertanto dichiarata con conseguente annullamento senza
rinvio per tale causa della decisione impugnata.

3.

Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340 comma 4, cod. proc.
pen..

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di
querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Così deciso il 13-10-2015

competenza del giudice di pace. Chiede che sia questa corte a determinare la pena

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