Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46823 del 13/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 46823 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TORINO
nei confronti di:
VACCARI MASSIMO N. IL 12/10/1976
COSTELLI GABRIELE N. IL 28/02/1969
avverso la sentenza n. 3467/2014 GIP TRIBUNALE di ASTI, del
09/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
lettelíentitelle conclusioni del PG Dott. C. Va 2,0 ct2al M-0 3-c-aLsZ53’“3-3\44- _Q’ ic-.)

Udit i difens

VV.;

LLAQ-

AL-4-47

Data Udienza: 13/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il PG territoriale ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata applicata la
pena su richiesta a Massimo VACCARI e Gabriele COSTELLI, deducendo nullità assoluta ex
art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per mancata citazione della curatela fallimentare, parte
offesa del reato di bancarotta fraudolenta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del PG è inammissibile.
2. Va premesso che non può escludersi la legittimazione del pubblico ministero a far valere
la nullità per mancata citazione della persona offesa dal reato in considerazione del suo
astratto interesse all’osservanza della legge, legittimazione che invece non spetta
all’imputato il quale di regola non vi ha interesse (Cass. 1773/1993).
3. Occorre però considerare, da un lato, che, trattandosi di nullità di ordine generale a
regime intermedio (a differenza da quanto assunto dall’organo impugnate che la
definisce assoluta ex art. 178 lett. c cod. proc. pen. senza tener conto che tale norma
prevede le nullità di ordine generale delle quali sono assolute solo quelle di cui al
successivo art. 179 che non contempla l’omessa citazione in giudizio della persona
offesa dal reato ), essa è soggetta alle sanatorie di cui all’art. 182 cod. proc. pen., con
la conseguenza che avrebbe dovuto essere dedotta dalla parte pubblica presente
all’udienza, dall’altro, e comunque, che la volontà espressa da detta parte pubblica non diversamente da quella espressa dalla parte privata (Cass. 15435/2008)- di
concordare la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha comportato implicitamente
la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura processuale dimostrando l’assenza di
interesse all’osservanza della disposizione violata.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso il 13-10-2015

2. Il PG presso questa corte, dr. G. Izzo, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

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