Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46822 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46822 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENTILEZZA ANNINA N. IL 21/03/1932
avverso la sentenza n. 937/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
09/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 15/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza emessa in
data 22 giugno 2007 dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Pescara, appellata, fra
l’altro, da GENTILEZZA Annina, dichiarata responsabile dei delitti di sequestro di persona e
maltrattamenti in famiglia, commessi il 13 gennaio 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo difetto di motivazione sulla responsabilità
e sulla pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato tutti gli elementi provenienti dalle dichiarazioni testimoniali dei parenti e dagli accertamenti della polizia giudiziaria, che aveva rinvenuto
la p.l. sequestrata in un piccolo bagno, atti a dimostrare che la giovane era stata oggetto di ripetute angherie e di rilevanti limitazioni nelle sua possibilità di movimento.
Quanto alla pena il puntuale riferimento alla gravità del fatto ed alla personalità della prevenuta
rende ragione della misura della sanzione posto che fa riferimento a parametri previsti dall’art
133 c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 luglio 2013.

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