Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46822 del 13/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 46822 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Gullà Filippo Emanuele, nato a La Spezia, il 28/3/1977;
Lari Massimo, nato a Camaiore, il 20/10/1969;
quali persone offese nel procedimento nei confronti di:
Canè Gabriele, nato a Bologna, il 17/9/1951;

avverso il decreto del 3/1/2015 del G.i.p. del Tribunale di La Spezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Francesco Mauro Iacoviello, il quale ha richiesto che il ricorso venga dichiarato
inammissibile.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 13/10/2015

1.Con il decreto impugnato il G.i.p. del Tribunale di La Spezia ha disposto de plano
l’archiviazione del procedimento nei confronti di Canè Gabriele per il reato di
diffamazione avverso la quale le persone offese Gullà Filippo Emanuele e Lari Massimo
avevano proposto opposizione.
2. Avverso il decreto ricorrono le menzionate persone offese a mezzo del comune
difensore deducendo violazione di legge per la mancata instaurazione del
contraddittorio camerale a seguito della proposizione dell’opposizione e nonostante

investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova.
3. Con memoria trasmessa il 18 settembre 2015, il difensore delle persone offese, in
replica alle conclusioni del PG, ha infine ribadito i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico.
2. Questa Corte ha avuto modo di precisare come, nell’archiviare de plano nonostante
l’opposizione proposta dalla persona offesa, il giudice debba motivare specificamente
in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato sia all’inammissibilità
dell’opposizione, che può essere dichiarata per omessa indicazione dell’oggetto delle
investigazioni suppletive o dei relativi elementi di prova, ovvero per difetto di
pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle
risultanze delle indagini preliminari (ex multis Sez. 6, n. 53433 del 6 novembre 2014,
P.O. in proc. c. Ignoti, Rv. 262079).
3. Il provvedimento impugnato, attenendosi ai principi sopra enunciati, ha evidenziato
le ragioni per cui le indagini suppletive proposte non possano ritenersi rilevanti alla
luce della individuata causa dell’originaria infondatezza della notizia di reato, né il
ricorso ha saputo indicare il motivo per cui le indagini proposte – nemmeno
menzionate nel loro oggetto – fossero al contrario pertinenti e rilevanti e dunque
perché la ritenuta inammissibilità dell’opposizione illegittima.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

con la medesima fosse stato assolto l’onere di indicazione dell’oggetto delle


P.Q.M.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

Così deciso il 13/10/2015

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