Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46821 del 15/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46821 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPRIO VINCENZO N. IL 06/08/1988
BOSCO RAFFAELE N. IL 17/03/1987
avverso la sentenza n. 52/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 15/07/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data
20 luglio 2009 dal Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Altamura, appellata da CAPRIO Vincenzo e BOSCO Raffaele, dichiarati responsabili del delitto di tentato furto pluriaggravato in
concorso, commesso il 28 ottobre 2007.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione gli imputati deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente e logicamente evidenziato come la ricostruzione del
fatto in sede dibattimentale avesse dimostrato che la presenza dei due all’interno di un’auto lasciata dal proprietario perfettamente chiusa in strada nella notte, con forzatura del cilindretto dello sportello e il possesso di uno strumento atto a forzare le serrature dimostrassero l’univoca direzione dell’azione dei prevenuti all’impossessamento del veicolo.
Inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di
aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è poi il secondo motivo, concernente la misura
della pena giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere
adeguatamente evidenziato la gravità del fatto e l’intensità del dolo, elementi sicuramente rilevanti ex art. 133 c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna det ricorrentk
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, n ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#r
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La Corte dichiara inammissibilé i ricorsa e condanna a ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende. 2I`/
Così deciso in Roma il 15 luglio 2013.