Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46820 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46820 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI BIAGIO ADRIANO N. IL 18/03/1967
avverso la sentenza n. 5253/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 15/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data
26 maggio 2010 dal Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Gaeta, appellata da DI BIAGIO
Adriano, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato, commesso il 21 febbraio 2005.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità e
sulla la prova che l’allaccio abusivo al contatore esterno fosse attribuibile al prevenuto, nonché
sull’entità della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha ineccepibilmente osservato che la prova del furto di energia stava nell’accertamento che l’energia veniva utilizzata nel ristorante del prevenuto che
quindi era il soggetto che si impossessava del bene commettendo il reato indipendentemente dal
fatto che fosse stato lui o chi per lui a realizzare l’allaccio abusivo.
Correttamente poi la Corte di merito ha valutato congrua una pena che teneva conto delle attenuanti fra cui l’invocata attenuante ex art., 62 n. 6 c.p. e si attestava sui minimi, a fronte di un
comportamento protratto nel tempo denotante pervicacia nella commissione dell’illecito.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 luglio 2013.

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