Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46816 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46816 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HALILOVIC MANUELE N. IL 28/04/1993
avverso la sentenza n. 2390/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 15/07/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data
14 febbraio 2012 dal locale Tribunale, appellata da HALILOVIC Manuele, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato in abitazione in concorso, commesso il 13 gennaio 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
sul mancato riconoscimento del tentativo e sulla configurabilità dell’aggravante della violenza
alle cose.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la ricostruzione del fatto in sede dibattimentale avesse dimostrato che seppure all’interno del cortile e uscendone mediante lo sfondamento del cancello chiuso a chiave il prevenuto aveva avuto seppure per i pochi momenti prima dell’intervento del proprietario la disponibilità del bene sottratto e come la violenza esercitata
con la manovra a marcia indietro verso il cancello per sfondarlo altro non fosse che la violenza
necessaria per garantirsi il possesso dell’autovettura.
Si tratta di ricostruzione e qualificazione del fatto del tutto congrua ed adeguata in relazione alla
giurisprudenza al proposito, a fronte della quale il ricorso non riesce a prospettare alternative che
abbiamo un minimo di fondatezza.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 luglio 2013.

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