Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46814 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46814 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUNTONI STEFANO N. IL 05/01/1976
avverso la sentenza n. 14/2009 GIUDICE DI PACE di SANLURI, del
13/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 15/07/2013

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, il giudice di pace di Sanluri ha condannato Stefano Muntoni alla
pena di euro 800,00 di multa, in relazione al reato di ingiuria e lesioni in danno di Anna
Monika Turek.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto appello.
Qualificato l’atto di impugnazione come ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma
quinto, cod. proc. pen., giacché, ai sensi dell’art. 37 d. Igs. n. 274 del 2000, l’imputato può
proporre appello contro le sentenze che lo condannano a pena diversa da quella pecuniaria o

in quanto non risulta sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale, ai sensi dell’art. 613,
comma 1, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 C.P.P. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15 luglio 2013

Il Componente estensore

se sia intervenuta anche una condanna risarcitoria, va rilevato che lo stesso è inammissibile,

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