Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46811 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46811 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
INFANTOLINO MICHELE N. IL 07/10/1969
avverso l’ordinanza n. 1/2015 GIUDICE DI PACE di
CALTANISSETTA, del 16/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;
lette/smitite le conclusioni del PG Dott. M. Clu PPttH4 r
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 16/4/2015, ore 11,45, il Giudice di Pace di Caltanissetta
convalidava il provvedimento emesso dal Questore di quella città, ai sensi
dell’art. 75-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di Infantolino Michele
e comunicato al predetto il giorno 15 aprile 2015: il Giudice richiamava il
provvedimento prefettizio del 4/3/2015 con cui era stata irrogata la sanzione
amministrativa della sospensione di ogni documento di guida o il divieto di

norme di cui all’art. 75-bis.

2. Presentava ricorso il difensore dell’Infantolino, deducendo agli effetti
dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e
omessa motivazione.
2.1. Segnalava che il provvedimento del Questore era stato notificato
all’interessato il 15/4/2015 e che il Giudice di Pace aveva emesso la convalida il
16/4/2015, non consentendo al ricorrente di esercitare il diritto al contraddittorio
cartolare mediante presentazione di memorie entro 48 ore dalla comunicazione,
termine il cui mancato rispetto da parte del Giudice, che aveva provveduto prima
che lo stesso fosse decorso e senza aver valutato ana memoria che era stata poi
presentata, comportava la nullità della convalida e l’inefficacia del provvedimento
del Questore.
2.1. In ogni caso si era registrata un’assenza anche grafica di motivazione,
posto che il provvedimento era privo di reale giustificazione, al di là del solo
riferimento al fatto che l’Infantolino era stato sanzionato per violazione delle
norme di cui all’art. 75-bis.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’annullamento del decreto
in accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Risulta invero che il decreto di convalida è stato emesso il 16/4/2015, ore
11,45, mentre il provvedimento del Questore era stato comunicato all’interessato
il 15/4/2015, ore 11,20.
La circostanza che la convalida sia intervenuta prima del termine di 48 ore
dalla comunicazione (ed anzi dopo appena 24 ore) e che dunque sia stata
preclusa all’interessato la possibilità di esercitare utilmente il contraddittorio
2

conseguirli e il fatto che l’Infantolino era stato già sanzionato per violazione delle

cartolare mediante deduzioni e memorie difensive, integra una nullità agli effetti
dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone l’annullamento del
decreto (Cass. Sez. 6, n. 21703 del 19/2/2013, Campagna, rv. 255469), cui
consegue altresì l’inefficacia del provvedimento del Questore, ormai non più
convalidabile.
Non osta all’accoglimento del ricorso la circostanza che sia stata nel
frattempo sollevata dalla Corte di cassazione questione di legittimità
costituzionale dell’art. 75-bis d.P.R. 309 del 1990 in relazione all’art. 77 Cost.

Infatti la caducazione della normativa è funzionale all’eliminazione dei
provvedimenti che ne costituiscono attuazione, obiettivo nel caso di specie può
essere direttamente conseguito in ragione dell’invalidità del provvedimento.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, il 19/11/2015

Il Consigliere esteifn sore

Il Preside te

(Cass. Sez. 6, n. 38560 del 4/6/2015, D’Arpino, rv. 264492).

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