Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46810 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46810 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PICCOLI GIORGIO N. IL 10/02/1973
avverso l’ordinanza n. 12484/2014 GIP TRIBUNALE di BARI, del
02/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;
lette/spKe le conclusioni del PG Dott. MA25
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Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa all’esito di udienza fissata ai sensi dell’art. 409
cod. proc. pen., dopo l’opposizione della persona offesa, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Bari, ordinava al P.M. di formulare nei confronti di
Piccoli Giorgio l’imputazione per il reato di cui all’art. 388, comma 6, cod. pen., e

2. Proponeva ricorso il difensore del Piccoli, deducendo violazione degli artt.
127, 409 cod. proc. pen., in ragione del mancato avviso al Piccoli dell’udienza
fissata ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen., dopo la richiesta di archiviazione del
P.M. e l’opposizione della persona offesa.

3. Il Procuratore Generale ha con requisitoria scritta chiesto l’accoglimento
del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dagli atti del procedimento non risulta che fosse stata eseguita rituale
notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza ex art. 409 cod. proc. pen. nei
confronti dell’indagato Piccoli Giorgio.
Con specifica attestazione, inviata dal responsabile del servizio di cancelleria
dell’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, è stato
confermato che non esistono atti diversi da quelli trasmessi alla Corte di
cassazione.
Ne discende che non può dirsi avvenuta la notifica di detto avviso
all’indagato, il che determina la nullità ai sensi dell’art. 127, commi 1 e 5, cod.
proc. pen., denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 409, comma
6, cod. proc. pen., avverso l’ordinanza che ha definito il giudizio sulla richiesta di
archiviazione (Cass. Sez. 5, n. 12200 del 27/11/2014, dep. 2015, Bitossi, rv.
262868, secondo cui la formulazione della norma non implica che sia ricorribile la
sola ordinanza di archiviazione).
Deve dunque annullarsi senza rinvio l’ordinanza impugnata con restituzione
degli atti al Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.

2

restituiva nel contempo gli atti al P.M.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugna e dispone la restituzione degli atti
al Tribunale di Bari per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 19/11/2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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