Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46809 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46809 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARVUTTO GIACINTO N. IL 07/11/1966
avverso l’ordinanza n. 294/2014 TRIBUNALE di BARI, del
20/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. m gi
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 20/1/2015 il Tribunale di Bari in veste di Giudice
dell’esecuzione ha rigettato la richiesta presentata dal difensore di Carvutto
Giacinto, volta ad ottenere la restituzione in termini per presentare
impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari in data 9/12/2012,
irrevocabile il 19/3/2013, in ragione della mancata notifica dell’avviso di deposito
della sentenza al difensore di ufficio originariamente nominato.

delle quali si sarebbe dovuto procedere a notifica al difensore.

2. Ha presentato ricorso il Carvutto agli effetti dell’art. 606, comma 1, lett.
c), cod. proc. pen., deducendo che in realtà, poiché all’udienza di discussione il
difensore di ufficio non era presente ed era stato sostituito da altro difensore ai
sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., sarebbe comunque spettata al
difensore di ufficio titolare la notifica di atti destinati alla difesa, in particolare dei
provvedimenti soggetti ad impugnazione.

3. Il Procuratore Generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità per
manifesta infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Non è contestato che la sentenza fosse stata depositata nei termini.
Nel caso di specie in nessun caso si sarebbe dovuto procedere a notifica
dell’avviso di deposito al difensore dell’imputato, in senso contrario deponendo il
disposto dell’art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Non rileva la circostanza che all’udienza di discussione il difensore di ufficio
titolare fosse stato sostituito da altro difensore, nominato ai sensi dell’art. 97,
comma 4, cod. proc. pen.
Se è vero che il titolare conserva il mandato d’ufficio ad ogni effetto, ciò non
significa tuttavia che dovesse procedersi solo per tale motivo all’avviso di
deposito.
Nessuna violazione è dunque ravvisabile a nessun effetto, al di là
dell’impropria formulazione della richiesta, che sottendeva in realtà la mancata
formazione del titolo esecutivo.

Il Tribunale ha rilevato che non ricorreva alcuna delle condizioni in presenza


Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché, in
relazione ai profili di colpa correlati alla ragione di inammissibilità, al versamento
della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle

Così deciso in Roma, il 19/11/2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ammende.

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