Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46807 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46807 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Manila Di Nardo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Teramo, all’esito di udienza camerale fissata ex art. 409 cod. proc.
pen., a seguito di opposizione delle persone offese Marcello, Giovanna e Franco
Tormenti, accoglieva la richiesta del pubblico ministero e disponeva
l’archiviazione del procedimento nei confronti di Alessandra Gozzi in ordine ai
delitti di cui agli artt. 373, 48 e 479 cod. pen., commessi in relazione ad una
perizia disposta per la trascrizione di intercettazioni nel corso di un procedimento
penale.

Data Udienza: 19/11/2015

Il Giudice, rilevata preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione con
riferimento al reato di cui all’art. 373 cod. pen., condivideva le argomentazioni
del pubblico ministero sviluppate nella richiesta di archiviazione, non ravvisando
elementi sintomatici ulteriori – anche attraverso l’investigazione suppletiva
richiesta – del perseguimento ad opera dell’indagata di interessi confliggenti con
quelli propri derivanti dallo svolgimento peritale affidatole dal giudice.

nell’integrazione della querela ad opera degli opponenti, relativi ad ipotesi di
falso ideologico e falsa testimonianza, in quanto depositati successivamente alla
richiesta di archiviazione, dei quali disponeva la trasmissione al pubblico
ministero.

2. Avverso il suddetto decreto, ricorre per cassazione il procuratore
speciale della parte offesa Franco Tormenti, articolando vari motivi di
annullamento, con cui lamenta:
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., per
abnormità, nullità e violazione del contraddittorio, non avendo il Giudice
rispettato la scansione temporale di cui agli artt. 405 e 408 cod. proc. pen.: non
sarebbero stati presi in considerazione gli elementi contenuti nella integrazione
di querela, benché introdotti il 16 settembre 2013, ovvero prima che il P.M.
presentasse e notificasse quindi alle parti la richiesta di archiviazione.
– abnormità e nullità per mancanza di motivazione sui fatti e documenti
presentati con l’integrazione di querela.
– abnormità e nullità per manifesta illogicità ed insanabile contraddittorietà
della motivazione e violazione del contraddittorio, in quanto il mancato esame
dell’integrazione, vertente in particolare sul reato di cui all’art. 373 cod. pen.,
potrebbe determinare l’effetto distorsivo di rendere procedibile per il restante
falso ideologico la sola posizione dell’esponente della Guardia di Finanza.
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., per
abnormità, nullità e violazione del contraddittorio, non avendo il Giudice
all’udienza disposto l’acquisizione di documentazione richiesta dalla difesa,
erroneamente applicando l’art. 127, comma 2 cod. proc. pen. e ritenendo che
non possano le parti private integrare il fascicolo del P.M.
– abnormità e nullità e mancanza di un effettivo contraddittorio, per la
mancanza di motivazione sugli argomenti e le richieste contenuti
nell’opposizione, con connessa mancanza di contraddittorio.

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Il Giudice, inoltre, non prendeva in considerazione gli elementi contenuti

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va preliminarmente ribadito che non è legittimato a proporre opposizione
alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio per il reato di

lesive dell’interesse della collettività al corretto funzionamento dell’attività
giudiziaria (tra tante, da ultimo, Sez. 6, n. 17375 del 16/04/2015, P.O. in proc.
Compagnini e altro, Rv. 263253; Sez. 6, n. 15200 del 05/04/2011, P.O. in proc.
De Angelis, Rv. 250038).
Pertanto, devono ritenersi inammissibili le lagnanze afferenti tali reati.

3. Ciò premesso, va anche rammentato che la violazione del contraddittorio
è l’unico vizio denunziabile con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento
di archiviazione (Sez. U, n. 24 del 09/06/1995, Bianchi, Rv. 201381, e tra molte,
da ultimo, Sez. 6, n. 12522 del 24/02/2015, M., Rv. 262953).
Pertanto, sono inammissibili in questa sede motivi diversi, cioè attinenti al
merito della notitia criminis, per errores in iudicando fondati su una diversa
interpretazione della legge sostanziale, ovvero per vizio di motivazione,
travisamento dell’oggetto o per omessa considerazione di circostanze di fatto già
acquisite (ex multis, Sez. 6, n. 52119 del 14/11/2014, P.O. in proc. c/ Ignoti,
Rv. 261681).
Deve ritenersi ricorribile per cassazione il provvedimento de quo anche
quando si tratti di provvedimento abnorme, che è quello non riconducibile ad
alcuno degli schemi disciplinati dal sistema processuale e che, per la sua non
prevedibilità, non può rientrare fra gli atti impugnabili, come tali tassativamente
previsti, ovvero l’atto emesso in assoluta carenza di potere o il cui contenuto è
avulso da ogni previsione normativa (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 – dep.
01/02/2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240 che ha chiarito quali sono le
caratteristiche della categoria della “abnormità”).

4. Orbene, nonostante che il ricorrente abbia puntualmente evocato i
suddetti vizi nei motivi di ricorso, le ragioni di annullamento illustrate nell’atto di
impugnazione non attengono in realtà affatto alle ipotesi sopra indicate.
Non vi è stata infatti alcuna violazione del contraddittorio nella decisione
di non prendere in considerazione l’integrazione della querela presentata dopo le
determinazioni del pubblico ministero, posto che su tali nuove ipotesi di re
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falsa perizia o di falsa testimonianza, trattandosi di fattispecie incriminatrici

pubblico ministero non si era determinato. Trattandosi di decisione legittima,
tanto meno la stessa può definirsi abnorme.
Parimenti nessuno dei vizi enunciati è ravvisabile nella decisione del
Giudice di non acquisire all’udienza

ex

art. 409 cod. proc. pen. la

documentazione processuale indicata dalla difesa, qualora non sia rispettato il
termine di cinque giorni, previsto dal comma secondo dell’art. 127 cod. proc.
pen. E’ infatti onere dell’interessato, a pena tra l’altro dell’inammissibilità

allegare nuovi documenti, accompagnati dalla richiesta di un approfondito esame
degli stessi e delle risultanze già acquisite. Eventuali integrazioni devono in ogni
caso rispettare il termine stabilito dall’art. 127 cit., finalizzato ad assicurare il
contraddittorio documentale tra le parti.
Le ulteriori lagnanze sono vizi di motivazione e pertanto inammissibili in
questa sede, non rientrando all’evidenza nelle ipotesi di cui si è detto al § 3.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/11/2015.

dell’opposizione, avanzare in tale atto specifici suggerimenti probatori o almeno

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