Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46806 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46806 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GONCIULEA CONSTANTIN N. IL 03/01/1978
avverso la sentenza n. 419/2012 TRIBUNALE di SONDRIO, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 15/07/2013

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Sondrio applicava a Gonciulea Constantin, a
norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena di mesi 8 di reclusione e 80,00 € di multa in
ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, n. 4 C.P., commesso il 10/11/2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che si duole della mancata applicazione
dell’art. 129 C.P.P.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso appaiono destituiti di specificità e comunque
manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare

dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al
fatto che la dedotta cleptomania patologia non è supportata da alcun riscontro obiettivo, i
quanto le ricette mediche esibite riguardano la cura di stati ansiosi e modestamente
depressivi. E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede
di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri
richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra
le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995,
Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 C.P.P. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15 luglio 2013

Il Componente estensore

la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e

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