Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46806 del 04/11/2016

Penale Ord. Sez. 7 Num. 46806 Anno 2017
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 2644/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 02/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO
SOCCI;

Data Udienza: 04/11/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Bologna in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, concesse le
circostanze attenuanti generiche i rideterminava la pena in mesi 3 di

relativamente al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 2, I. 638/1983,
omissioni contributive per C 13231,00, per il periodo 1/8/2008 30/11/2008.
2. Ricorre per Cassazione l’imputato, tramite difensore, con unico
motivo di ricorso: violazione, falsa applicazione della legge penale,
contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. B), C) ed E), cod. proc. pen., in riferimento alla
ritenuta non applicabilità della disciplina prevista dall’art. 131-bis cod.
pen.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché il motivo è manifestamente
infondato e generico.
Invero, la doglianza risulta, oltre che formulata in termini del tutto
generici, manifestamente infondata. Infatti, la Corte di Appello ha
motivato la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in maniera
sintetica, ma logica ed adeguata, sulla base del superamento della soglia
di punibilità di circa un terzo «sicché la entità del danno arrecato è,
oggettivamente, di significativa consistenza». Trattasi di valutazione di
merito insindacabile in sede di legittimità, se motivata come nel caso in
giudizio.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore
della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle spese del
procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

reclusione ed C 666,67 di multa, nei confronti di A.A.,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore

Così deciso il 4/11/2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente
Silvio AM

SANO

della Cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA