Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46806 del 04/11/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46806 Anno 2017
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 2644/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 02/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO
SOCCI;
Data Udienza: 04/11/2016
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Bologna in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, concesse le
circostanze attenuanti generiche i rideterminava la pena in mesi 3 di
relativamente al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 2, I. 638/1983,
omissioni contributive per C 13231,00, per il periodo 1/8/2008 30/11/2008.
2. Ricorre per Cassazione l’imputato, tramite difensore, con unico
motivo di ricorso: violazione, falsa applicazione della legge penale,
contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. B), C) ed E), cod. proc. pen., in riferimento alla
ritenuta non applicabilità della disciplina prevista dall’art. 131-bis cod.
pen.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché il motivo è manifestamente
infondato e generico.
Invero, la doglianza risulta, oltre che formulata in termini del tutto
generici, manifestamente infondata. Infatti, la Corte di Appello ha
motivato la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in maniera
sintetica, ma logica ed adeguata, sulla base del superamento della soglia
di punibilità di circa un terzo «sicché la entità del danno arrecato è,
oggettivamente, di significativa consistenza». Trattasi di valutazione di
merito insindacabile in sede di legittimità, se motivata come nel caso in
giudizio.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore
della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle spese del
procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
reclusione ed C 666,67 di multa, nei confronti di A.A.,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore
Così deciso il 4/11/2016
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Silvio AM
SANO
della Cassa delle ammende.