Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46804 del 28/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46804 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Schettino Umberto, nato a Napoli il 28/02/1970
avverso la ordinanza del 30/06/2015 del Tribunale del riesame di Ancona
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile o, in subordine, sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Ancona rigettava
l’istanza ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell’interesse di Umberto Schettino
avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Fermo che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in
carcere per i reati di concorso con il fratello Giacomo nella detenzione illegale di
sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/90), segnatamente grammi 112 di
cocaina e grammi 1.568 di marijuana, e di una pistola con matricola abrasa (
23 L. 110/75), aggravati dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Data Udienza: 28/10/2015

In particolare, come risulta dall’impugnata ordinanza, Umberto Schettino
veniva arrestato perché trovato in possesso dello stupefacente e della pistola
sopraindicati all’esito di un controllo effettuato dalle forze dell’ordine, mentre era
alla guida di un’autovettura in compagnia del fratello Giacomo.
Secondo il Tribunale del riesame, non vi era dubbio del concorso
dell’odierno ricorrente nella detenzione illegale, posto che costui era alla guida

disponibilità del fratello Giacomo e che solo per un malore di questi si fosse
messo alla guida; che gli indagati erano stati colti dalle forze dell’ordine mentre
si recavano insieme da Napoli all’appartamento in Cupra Marittima dove
risiedevano insieme e dove erano stati rinvenuti fogli manoscritti con nome e
cifre verosimilmente relativi all’attività di spaccio; che questi risultava gravato da
numerosi precedenti anche specifici. Tali circostanze dimostravano, secondo
l’ordinanza impugnata, che senza dubbio i fratelli gestissero insieme un traffico
di stupefacenti che aveva la sede operativa presso la loro abitazione.
Il Tribunale riteneva inoltre inverosimile la tesi difensiva secondo cui
l’odierno prevenuto fosse all’oscuro della sostanza trasportata, in quanto il
viaggio effettuato dai fratelli era proprio da collegarsi al trasporto della merce da
Napoli alla loro abitazione, apparendo rischioso ipotizzare che fosse stato fatto
viaggiare lo stupefacente inutilmente custodendolo a bordo di un auto.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di
reiterazione di reati della stessa specie, essendo il prevenuto gravato da
numerosi precedenti anche specifici e considerato l’elevato quantitativo di
sostanza stupefacente detenuta che faceva ritenere che lo stesso fosse inserito
in un’organizzazione criminale dedita all’illecito traffico. Riteneva altresì la misura
carceraria l’unica idonea a prevenire il suddetto pericolo, in quanto la capacità
criminale e la propensione a delinquere del prevenuto, desumibile dal suo
casellario e dal suo precedente per evasione, inducevano a ritenere impossibile
allo stato nutrire affidamento nella sua spontanea osservanza agli obblighi
connessi ad una misura gradata.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore di
Umberto Schettino affidandosi a due motivi di impugnazione, con cui deduce la
inosservanza ed erronea applicazione di legge e la mancanza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione.
Con il primo motivo si contestano le argomentazioni addotte dal Tribunale i
ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi in capo allo Schettino quanto alla
sua partecipazione ai reati oggetto della provvisoria incolpazione.
2

dell’auto e appariva priva di riscontro la tesi che l’auto fosse nella sola

Il Tribunale avrebbe, secondo il ricorrente, arbitrariamente valutato a
sfavore dell’indagato gli elementi acquisiti agli atti, affidandosi a mere massime
di comune esperienza, non tenendo in alcun conto i rilievi fatti dalla difesa.
L’ordinanza non avrebbe esposto alcun concreto e significativo elemento a
supporto del concorso dello Schettino, utilizzando invece elementi del tutto
neutri o non di per sé satisfattivi, quali congetture e supposizioni.

bordo della quale sono state rinvenute le merci illegali – alla luce anche del fatto
che stesse risultavano custodite negli sportelli posteriori – risulterebbe
circostanza del tutto equivoca a rivelare la partecipazione del medesimo nei
delitti, valorizzata dal Tribunale sol perché ritenuta più probabile la tesi
accusatoria rispetto alla ricostruzione alternativa della difesa.
Con il secondo motivo si denuncia l’erroneo ragionamento dell’ordinanza
impugnata in ordine alla adeguatezza della misura carceraria, apoditticamente
fondato, con formule di mero stile, sui soli precedenti penali, senza alcun
riferimento all’inidoneità di misure più blande e meno afflittive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, il ricorrente, affidandosi ad una critica diffusa e
generica delle conclusioni cui è giunto il giudice di merito, reitera in modo
aspecifico, in questa sede le medesime doglianze già proposte ai giudici a
quibus, alle quali l’ordinanza impugnata ha fornito congrua risposta, priva di vizi
logici e giuridici.
Invero dalla lettura congiunta dei due provvedimenti cautelari contrastati dal
ricorrente, consentita dalla piena conformità delle valutazioni rese sul punto dai
due diversi organi decidenti, emerge una ricostruzione dei fatti precisa e
circostanziata, che evidenzia evidenze fattuali di indubbio rilievo sul piano della
gravità indiziaria – valutate opportunamente in modo globale ed armonico -, sulla
base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice
di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non debba stabilire
se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti n
debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se qu sta
3

La mera circostanza della presenza dello Schettino alla guida dell’auto a

giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile
opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art. 606 cod. proc. pen. non consente
alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa
interpretazione delle prove.

3. Né miglior sorte merita il secondo motivo, riguardante la valutazione

La assoluta necessità della coercizione intramuraria e la inidoneità delle
altre misure meno severe a soddisfare le esigenze cautelari appare
adeguatamente e correttamente giustificata dai giudici di merito.
Già il primo giudice aveva ritenuto che la massima misura cautelare doveva
ritenersi l’unica misura idonea in modo realistico e concreto a far fronte
all’intensità del pericolo di recidivanza, desunta dalle specifiche modalità e
circostanze dei fatti, dai necessari contatti con ambienti criminosi, che avevano
consentito all’indagato di procurarsi lo stupefacente, la pistola ed i proiettili,
nonché dalla personalità di quest’ultimo, gravato da una molteplicità di
precedenti, anche gravi, specifici e recenti, e privo di attività lavorativa.
A tale valutazione, in sede di riesame, l’odierno ricorrente aveva offerto
critiche generiche, disancorate dalla motivazione del provvedimento (veniva
dedotta la mancanza di motivazione sull’adeguatezza della misura, in
considerazione della assenza di “parametri concreti”), alle quali l’ordinanza
impugnata ha adeguatamente risposto, valorizzando il profilo della pericolosità
dell’imputato, desunta da specifiche circostanze illustrate in premessa.
In questa sede il ricorrente reitera anche graficamente le medesime
doglianze, che alla luce di quanto premesso, si rivelano generiche e aspecifiche.

4.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla

dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e
in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94,
comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

4

dell’adeguatezza della misura cautelare.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma

Così deciso il 28/

015.

1-ter disp. att. cod. proc. pen.

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