Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46804 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46804 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINUTOLA ORAZIO N. IL 07/07/1967
avverso la sentenza n. 613/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 15/07/2013

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’Appello di Catania ha confermato la decisione di
primo grado che aveva condannato Orazio Minutola alla pena ritenuta di giustizia in relazione
a tentati furti pluriaggravati e al reato di cui all’art. 707 cod. pen., in particolare
disattendendo la richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di rideterminazione
della pena, alla luce dei numerosi precedenti penali specifici e delle modalità del fatto. La
Corte, proprio in ragione dell’arresto in flagranza, ha ritenuto irrilevante la confessione
dell’imputato.

Osserva il Collegio che il motivo di ricorso appare destituito di specificità, consistendo in una
generica trattazione relativa all’obbligo di motivazione, che non si confronta in alcun modo
con le ragioni sopra ricordate addotte dalla Corte territoriale a sostegno delle conclusioni
raggiunte.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 C.P.P. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15 luglio 2013

Il Componente estensore

yr. side e

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che lamenta vizi motivazionali.

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