Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46803 del 15/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46803 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SHYTE ZOI N. IL 19/11/1990
avverso la sentenza n. 12079/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 15/07/2013
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano applicava a Shyte Zoi, a norma degli artt.
444 e 448 C.P.P., la pena di mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine
al reato di cui agli artt. 624 bis, 625, C.P., commesso il 24/10/2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che si duole della incongruità della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso appare manifestamente infondato, atteso che il
Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in
punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini),
quale ha espressamente riconosciuto la congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto
l’applicazione di una determinata pena non può dolersi della entità della pena da esso stesso
sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando
apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 C.P.P. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15 luglio 2013
Il Componente estensore
conformandosi del resto interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del