Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 468 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 468 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEL SORBO LUISA FELICIA N. IL 07/04/1973
DEL SORBO MARGHERITA N. IL 20/08/1975
DEL SORBO REDENTA N. IL 09/02/1971
avverso l’ordinanza n. 190/2012 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 30/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:
– che il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del
30/01/2013 ha rigettato l’istanza presentata da Del Sorbo Luisa, Del Sorbo Margherita e Del Sorbo
Redenta, con la quale era stata chiesta la revoca o sospensione dell’ingiunzione a demolire un
manufatto abusivo, emessa dal P.M. in esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata
in data 12.10.2005, divenuta irrevocabile;

pendenza di un procedimento amministrativo tendente al rilascio di un titolo in sanatoria, in assenza
di elementi da cui desumere la possibilità di rapida conclusione dello stesso;
– che le interessate hanno proposto ricorso per cassazione deducendo che il giudice dell’esecuzione
avrebbe dovuto accogliere la richiesta delle istanti di sentire il Capo dell’Ufficio tecnico comunale
in ordine alla suscettibilità di accoglimento della richiesta di sanatoria o alla possibilità di
acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale;
– che il ricorso è manifestamente infondato;
– che, infatti, il giudizio prognostico del giudice dell’esecuzione in ordine alla possibilità di un
rapido accoglimento della istanza di sanatoria presentata dalle interessate non è suscettibile di
censura in sede di legittimità;
– che, peraltro, tale giudizio prognostico trova riscontro nelle stesse deduzioni delle ricorrenti con le
quali si fa riferimento alla pendenza di un giudizio dinanzi al TAR in ordine al diniego del condono
edilizio;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese
del procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

– che il giudice dell’esecuzione ha ritenuto insufficiente, ai fini dell’accoglimento, dell’istanza la

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