Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46798 del 15/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46798 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ME0 PASQUALE LUIGI N. IL 28/05/1994
avverso la sentenza n. 13004/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
19/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 15/07/2013

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Napoli applicava a Di Meo Pasquale Luigi, a
norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena di mesi 4 di reclusione e 200,00 € di multa in
ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, n. 2 e 7 C.P., commesso il 18/07/2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che si duole della mancata applicazione dell’art.
129 C.P.P. e del trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso appaiono destituiti di specificità e comunque
manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare

dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento in
particolare alla sorpresa in flagranza e alla piena confessione del prevenuto. E tale
motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale
genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.
un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un.,
u.p. 25 novembre 1998, Messina).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 C.P.P. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15 luglio 2013

Il Componente estensore

la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e

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