Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46791 del 28/09/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46791 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 28/09/2015

SENTENZA
sul ricorso proposto ex art. 625 bis c.p.p. nell’interesse di Mauro Michele,
nato a Saviano (Na) il 24-4-46, avverso la sentenza in data 12-5-15 della
Sezione 2° penale di questa Corte di Cassazione.
Udita la relazione svolta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
FATTO E DIRITTO
Mauro Michele ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione
1
ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la
quale la Sezione 2° penale di questa Corte di Cassazione, in data 12-5-15, ha
dichiarato inammissibile il ricorso da lui avanzato avverso la sentenza dell’1-4-14
della Corte di Appello di Napoli.
Il ricorrente sostiene che la sentenza da lui impugnata con ricorso straordinario
sarebbe incorsa nei seguenti errori di fatto rilevabili ex art. 625 bis c.p.p.:
• avrebbe asserito che il Giudice di primo grado non aveva trattato
diffusamente gli elementi di accusa ed anzi aveva trascurato alcuni
elementi, mentre tutti detti elementi risultavano essere stati esaminati,
valutati e considerati;
• avrebbe erroneamente ritenuto censura di merito la doglianza incentrata
sul fatto che l’imputato era titolare di licenza di porto d’armi, circostanza
incompatibile con la sua qualità di soggetto mafioso;
• avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti le pressioni fatte su Buglione,
che erano in realtà fuori dal processo e non giudizialmente accertate.
2 .-. Il ricorso é inammissibile per manifesta infondatezza.
Ai fini dell’individuazione dell’errore di fatto di cui all’art. 625 bis c.p.p., tale deve
ritenersi solo quello che sia: (a) costituito da sviste o errori di percezione nei quali
sia incorsa la Corte nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; (b) connotato
dall’influenza esercitata sulla decisione (in tal senso “viziata”) dalla inesatta
percezione di dati processuali, il cui svisamento conduce ad una sentenza diversa
da quella che sarebbe adottata senza l’errore di fatto (la cui ingiustizia o invalidità
costituiscono, in altri termini, effetto di detto errore).
1

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 28-9-15.

In applicazione dei predetti principi (v: S. U. n. 16103 del 27.3.2002, Basile) deve
affermarsi che:
– va escluso ogni errore valutativo o di giudizio;
– l’errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell’art. 625 bis c.p.p., deve
consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti
relativi al giudizio di Cassazione, e, per usare la terminologia dell’art. 395 c.p.c.,
n. 4, cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell’art. 625 bis
c.p.p., nel supporre “la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente
esclusa” ovvero nel supporre “l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente
stabilita”, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso “se il fatto non costituì un punto
controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare”;
– esso (l’errore di fatto) deve inoltre rivestire “inderogabile carattere decisivo”,
deve cioè necessariamente tradursi, per legittimare il ricorso straordinario,
“nell’erronea supposizione di un fatto realmente influente sull’esito del processo,
con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si
è concluso il giudizio di legittimità”;
– deve escludersi che nell’area dell’errore di fatto denunziabile con ricorso
straordinario possa essere ricondotto l’errore percettivo non inerente al processo
formativo della volontà del giudice di legittimità.
In definitiva, esulando dall’errore di fatto ogni profilo di diritto o valutativo, esso
coincide con l’errore revocatorio -secondo l’accezione che vede in esso il
travisamento degli atti nelle due forme della “invenzione” o della “omissione”- in
cui sia incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo
giudizio. La prevalente giurisprudenza di questa Corte e le Sezioni unite
ammettono poi che l’omesso esame di un motivo o di una specifica deduzione
possa costituire, anziché mera lacuna motivazionale, “errore di fatto”, quando
fermi i limiti prima segnati: (a) esso risulti dipeso “da una vera e propria svista
materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia
causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura”; (b) dalla mancata
lettura discenda, secondo “un rapporto di derivazione causale necessaria”, una
decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe
stata adottata a seguito della considerazione del motivo.
3 .-. Alla luce delle sovraesposte considerazioni, deve in primo luogo rilevarsi
che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, le lacune da cui, a detta del
ricorrente, sarebbe affetta la sentenza impugnata non possono in alcun modo
inquadrarsi nell’errore di fatto di cui all’art. 625 bis c.p.p., trattandosi con tutta
evidenza di eventuali errori di natura valutativa.
In secondo luogo si tratta di lacune che, ove sussistenti, non hanno comunque
avuto inderogabile carattere decisivo, non avendo incidenza effettiva sul
contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità.
4 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle
ammende che, in relazione ai motivi dell’inammissibilità, si stima equo
determinare in euro duemila.

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