Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46789 del 15/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 46789 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
Fenaroli Alessandro, nato a Sarnico il 02/04/1964
avverso l’ordinanza dell’08/01/2013 del Tribunale di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Alessandro Fenaroli ricorre avverso l’ordinanza indicata in
epigrafe, in forza della quale il Tribunale di Brescia risulta avere solo
parzialmente accolto un appello presentato

ex art. 310 cod. proc. pen.

nell’interesse dello stesso odierno ricorrente.
Il Fenaroli, inizialmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti
domiciliari (per addebiti di bancarotta fraudolenta correlati alla gestione della
Salari s.r.I., dichiarata fallita), aveva ottenuto dal G.i.p. del Tribunale di Bergamo

Data Udienza: 15/03/2013

la sostituzione di detta misura con l’obbligo di dimora nel comune di Tavernola
Bergamasca, cui aveva fatto seguito anche una autorizzazione ad allontanarsi da
quel territorio per poter svolgere attività lavorativa presso un ristorante di Orio al
Serio; a seguito di presunte violazioni delle prescrizioni impartite e correlate alla
misura non custodiale ora ricordata, il P.M. procedente aveva instato per il
ripristino degli arresti domiciliari a carico del prevenuto, ma il G.i.p. aveva
soltanto revocato l’autorizzazione del Fenaroli allo svolgimento di attività
lavorativa fuori dal comune sopra indicato, imponendogli altresì di non

Il Tribunale di Brescia, su impugnazione della difesa che aveva lamentato
come all’indagato fossero imputabili dei semplici ritardi nella presentazione sul
luogo di lavoro, rigettava il gravame in ordine alla revoca dell’autorizzazione a
recarsi nel comune di Orlo al Serio, ed accoglieva invece la doglianza
sull’imposizione della permanenza in casa durante la notte (ritenuta non
giustificata sia in relazione alla astratta possibilità di una recidiva specifica, sia
perché le anzidette violazioni dell’obbligo di dimora si erano comunque verificate
in orario diurno).
Con il ricorso oggi in esame, il difensore del Fenaroli lamenta mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento
impugnato, nonché inosservanza ed erronea applicazione di legge.
Dato atto di quali sarebbero state in concreto le condotte di non osservanza
delle prescrizioni impartite all’indagato, la difesa rappresenta che in quelle
occasioni il Fenaroli aveva comunque lasciato il territorio di Tavernola
Bergamasca per portarsi nel comune di Orio al Serio, indipendentemente dalla
circostanza di averlo fatto con ritardo rispetto al normale orario di lavoro: anche
nei giorni in cui le violazioni de quibus si assumevano realizzate, lo stesso
Fenaroli risultava avere svolto regolarmente la propria attività lavorativa, cui
peraltro era autorizzato e non certo obbligato, né in occasione di tutti gli altri
(numerosi) controlli gli era stato addebitato alcunché.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve qualificarsi inammissibile, perché basato su motivi
manifestamente infondati ed afferenti il merito della vicenda.
Il Tribunale di Brescia ha infatti congruamente argomentato circa la
rilevanza degli episodi del 7 e 24 ottobre 2012, idonei a concretizzare violazioni
delle prescrizioni impartite al Fenaroli: nella prima occasione, egli si trovava
(dalle 11:45 alle 11:55) presso un esercizio commerciale sito nel comune di
Sarnico, ed aveva rappresentato ai militari che lo avevano identificato di essersi

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allontanarsi dal domicilio in orario notturno.

colà fermato per andare a mangiare con la propria ragazza; nella seconda, alle
12:40 egli non era all’interno del ristorante dove era stato autorizzato a lavorare,
ed aveva successivamente comunicato di esservi giunto in ritardo a causa di un
controllo della Polizia Stradale subito lungo il tragitto (circostanza che poi si
appurava non essere corrispondente al vero).
A fronte di ciò, la difesa si limita da un lato a ribadire la tesi – già confutata
dal Tribunale – secondo cui non vi sarebbero state violazioni di sorta, sul
presupposto che il Fenaroli era semplicemente facultizzato a lavorare, ma non

ammettendosi che egli fosse rimasto nel comune di Tavernola Bergamasca, non
certo per la prima visto che l’essere Sarnico lungo il tragitto fra il comune di
residenza ed Orio al Serio non legittimava in ogni caso il prevenuto a fermarvisi.
Né possono scorgersi contraddittorietà di sorta, nella motivazione del
provvedimento, laddove si dà atto della indifferenza manifestata dal Fenaroli
verso i comandi impostigli, visto che in quelle situazioni vi era stata certamente
una consapevole inosservanza delle prescrizioni che avrebbe dovuto rispettare,
indipendentemente dal rilievo di un comportamento regolare nella normalità dei
casi.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del Fenaroli al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla
volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 1.000,00,
così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 15/03/2013.

obbligato a farlo: obiezione che, al più, varrebbe solo per la seconda violazione,

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