Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46783 del 23/09/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46783 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI REGGIO EMILIA
nei confronti di:
GULLOTTI GIUSEPPE N. IL 10/10/1960
inoltre:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DAP
avverso l’ordinanza n. 7456/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
REGGIO EMILIA, del 10/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/scatite le conclusioni del PG Dott. tA”

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Data Udienza: 23/09/2013

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RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 10.1.2013 il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia
accoglieva il reclamo proposto da GULLOTTI GIUSEPPE, detenuto nella Casa di
reclusione di Parma e sottoposto al regime speciale di cui all’art.41-bis 0.P.,
avverso il diniego della Direzione II. PP. Parma alla ricezione e all’inoltro di libri
e riviste tramite pacchi, a seguito della circolare del DAP 0434055 del
16.11.2011, e disponeva che la suddetta circolare fosse disapplicata:
-nella parte in cui imponeva l’acquisto di qualsiasi tipo di stampa

direttamente in libreria;
-nella parte in cui imponeva la sottoscrizione di abbonamenti se non tramite la
direzione ol’impresa di mantenimento;
– nella parte in cui imponeva limitazioni all’accumulo di testi nelle celle e divieti
di restituzione di testi ai familiari.
Disponeva altresì la disapplicazione degli ordini di servizio emessi dalla
direzione in esecuzione della citata circolare, ad eccezione del divieto di
scambio di oggetti e beni per detenuti appartenenti a gruppi di socialità diversi.
In sostanza, veniva disapplicata la suddetta circolare nelle parti in cui:
– impone l’acquisto di qualsiasi tipo di stampa tramite specifici canali;
-impone la sottoscrizione di abbonamenti a periodici tramite la Direzione;
-stabilisce limiti all’accumulo di testi nella cella;
– stabilisce il divieto di riconsegnare a familiari libri o pubblicazioni.
Il Magistrato di sorveglianza riteneva che la suddetta circolare avesse introdotto
gravose limitazioni in contrasto con l’attuale disciplina legislativa della materia,
con lesione di norme di rango costituzionale quali il diritto all’informazione del
detenuto ed anche alla rieducazione, di cui la lettura e l’istruzione sono
elementi fondanti, nonché il diritto allo studio che veniva limitato dal divieto di
accumulo di libri nella cella.
Considerazioni analoghe valevano, secondo il Magistrato di sorveglianza, per la
riconsegna e l’inoltro di stampa tramite pacco, non potendosi escludere che un
detenuto voglia condividere tali letture con i familiari o eventualmente fare un
regalo.
Non era adeguatamente motivata neppure la nuova disciplina sugli
abbonamenti, poiché non poteva considerarsi segreto il luogo di detenzione,
essendo lo stesso a conoscenza dei familiari e spesso diffuso dagli organi di
informazione.

Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone
l’annullamento, il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia e il Ministero
della giustizia, tramite l’Avvocatura dello Stato.
1

esclusivamente tramite l’impresa di mantenimento o tramite personale delegato

,

*
Secondo il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, le misure dettate dalla
circolare erano del tutto rispondenti al regime di cui all’art. 41-bis 0.P., che
mira ad attuare una elevata sicurezza nei confronti di detenuti particolarmente
pericolosi, limitando anche le loro comunicazioni soprattutto con l’esterno.
Di fatto si era riscontrato che l’eccessiva circolazione di testi e riviste agevolava
la trasmissione di messaggi e notizie all’esterno, in elusione del visto di
controllo sulla corrispondenza cui sono sottoposti i detenuti in regime di

Con le precauzioni indicate nella circolare non veniva limitato il diritto di
informazione del detenuto, né poteva ravvisarsi una violazione del diritto della
corrispondenza nella limitazione dei pacchi (quali quelli contenenti libri), non
rientrando questi nel concetto di corrispondenza epistolare.

Nel ricorso sottoscritto dall’Avvocatura dello Stato, dopo aver ripercorso le
ragioni per le quali è stato introdotto il regime dell’art. 41-bis 0.P., si è
sostenuto che le precauzioni imposte con la circolare del DAP indicata nel
provvedimento impugnato sono perfettamente in linea con la normativa vigente
nella materia de qua e mirano ad impedire che soprattutto capi mafiosi
continuino a gestire le loro organizzazioni criminali mediante comunicazioni
all’esterno di difficile controllo.
Le norme regolamentari richiamate nell’ordinanza valevano per un’astratta
regolamentazione della materia, ma non impedivano all’Amministrazione di far
fronte, con diverse modalità e con le precauzioni del caso, a particolarissime
esigenze come quelle rappresentate nell’ordinanza impugnata.
Particolarmente irragionevole e contraria ai principi dell’ordinamento risultava la
disapplicazione di limiti all’accumulo di testi nella cella, essendo evidenti le
ragioni di igiene e sicurezza che impediscono l’accumulo di libri in un luogo
soggetto a frequenti perquisizioni.
L’ordinanza impugnata, nella sostanza, non si era limitata a disapplicare la
circolare, atto amministrativo di portata generale, al fine di dare giusta
soluzione ad un caso di specie, ma aveva criticato in modo generalizzato
l’assetto dato dall’Amministrazione alla problematica relativa alla gestione dei
libri e delle riviste, esercitando in tal modo un inammissibile potere di censura
sull’azione dell’amministrazione, estraneo all’esercizio del potere giurisdizionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
i detenuti che possono essere sottoposti al regime speciale di detenzione
previsto dall’art. 41-bis O.P. e gli scopi del predetto regime sono chiaramente
2

sorveglianza speciale.

indicati nel secondo comma del citato articolo, nel quale si statuisce che, nel
caso in cui lo stato di detenzione sia stato ordinato per taluno dei delitti
richiamati nello stesso articolo, il Ministro della giustizia ha la facoltà di
sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione delle regole di trattamento
previste dall’Ordinamento Penitenziario, qualora ricorrano gravi motivi di ordine
e di sicurezza pubblica e vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti del detenuto con un’associazione criminale, terroristica o eversiva.
Impedire i collegamenti con l’associazione di appartenenza è, quindi, lo scopo

alcuni detenuti che hanno fatto parte di organizzazioni criminali, ancora
operative durante il periodo di detenzione del detenuto sottoposto al predetto
regime.
Le particolari restrizioni alle quali devono essere sottoposti i detenuti ai quali è
stato applicato il regime in questione sono previste dall’Ordinamento
Penitenziario e sono specificate, in base alle esigenze del caso, nel
provvedimento del Ministro della giustizia che dispone il suddetto regime
speciale nei confronti del detenuto.
Non vi è dubbio però che residui, in capo all’amministrazione penitenziaria, un
potere regolamentare per la concreta applicazione delle restrizioni rivolte alla
suddetta categoriadi detenuti, che deve essere esercitato nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento, senza comunque rendere inutilmente più
penosa la regola speciale imposta al detenuto e senza che si verifichiuna inutile
compressionedi diritti costituzionalmente garantiti anche al detenuto.
In altri termini, si deve affermare che nella materia de qua la norma
regolamentare deve essere meramente attuativadelle restrizioni previste dalla
legge e dal provvedimento ministeriale e non deve imporre limitazioni che
appaiano inutili rispetto allo scopo del regime detentivo speciale.
Con la circolare del DAP 0434055 in data 16.11.2011 sono state imposte
determinate regole nei confronti di detenuti sottoposti al regime speciale di cui
all’art. 41-bis 0.P., con riguardo in particolare all’acquisto e alla circolazione di
stampe e di libri,alla sottoscrizione di abbonamenti, all’accumulo di testi nella
propria camera di detenzione.
Con l’ordinanza impugnata il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che alcune
regole dettate dalla suddetta circolare introducessero gravose limitazioni in
contrasto con l’attuale disciplina legislativa della materia ecomprimessero diritti
costituzionalmente garantiti al detenuto, anche se sottoposto a regime di
detenzione speciale, quali il diritto all’informazione e alla rieducazione
attraverso la lettura ed anche il diritto allo studio, che sarebbe limitato dal
divieto di accumulo di testi nella propria cella.
3

principaleper il quale è stato previsto un regime speciale di detenzione per

La suddetta circolare del DAP ha indicato le ragioni per le quali ha introdottole
regole sopra indicate nella acquisizione, circolazione e custodia di libri: era stato
constatato che, utilizzando tecniche di linguaggio criptico, attraverso il
ricevimento o la consegna di libri era possibile per detenuti sottoposti al regime
speciale di cui all’art. 41-bis O.P. ricevere o far pervenire all’esterno
messaggi;inoltre era opportuno non far conoscere a terzi l’istituto di
assegnazione del detenuto sottoposto a regime speciale; infinel’accumulo
eccessivo di testi nella camera detentiva rendeva difficoltose le perquisizioni

Risulta evidente che talune delle regole sopra indicate sono state introdotte con
l’espressa finalità di impedire che, attraverso la ricezione o la consegna di testi,
il detenuto sottoposto a regime speciale possa ricevere o comunicare all’esterno
messaggi cifrati.
Con l’introduzione delle suddette regole, però, non viene in alcun modo limitato
il diritto del detenuto ad informarsi o studiare attraverso la lettura di testi, ma
si sottopone a un più rigoroso controllo la provenienza dei libri o delle stampe e
si impedisce al detenuto di effettuare scambi sospetti con familiari di libri che
potrebbero contenere messaggi criptici, non facilmente individuabili dal
personale addetto al controllo.
Anche il diritto allo studio non viene in alcun modo limitato per il solo fatto che
si impedisce al detenuto di tenere nella propria cella un numero eccessivo di
libri; tale divieto appare del tutto giustificato dalle ragioni indicate nella
circolare.
Risulta del tutto ragionevole la prescrizione che abbonamenti a pubblicazioni
avvengano per il tramite della direzione dell’istituto o dell’impresa incaricata
della distribuzione in carcere, al fine di mantenere un’opportuna riservatezza sul
luogo di detenzione del detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis 0.P..
Le regole introdotte dalla suddetta circolare, in conclusione, risultano
applicative della legge istitutiva del regime speciale di detenzione ed in linea
con le finalità di questo regime.
Dette prescrizioni, inoltre, non hanno sostanzialmente limitato il diritto del
detenuto ad informarsi o a studiare, risultando soltanto regolate, in funzione
degli scopi del regime di detenzione speciale, le modalità con le quali possono
essere ricevuti, consegnati o custoditi i libri nella propria camera di detenzione.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma in data 23
Il Consigliere estensore

ordinarie.

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