Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46782 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46782 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI GORIZIA
nei confronti di:
MUZZATTI MARCO N. IL 10/06/1967

ZAT2j3ktiteIt.__IL PY0-67-1-§_6.71

avverso la sentenza n. 1251/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di GORIZIA, del 27/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. \n Pf COIZO G f-RACA

UdiPif difensop-Avv.;

Data Udienza: 19/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1.In data 12 dicembre 2012 il GUP presso il Tribunale di Gorizia ha emesso,
ai sensi dell’art.425 c.p.p., sentenza di non luogo a procedere nei confronti di
Muzzatti Marco in ordine al delitto di cui all’art.589, comma secondo, c.p.,
avvenuto in Gorizia con evento morte il 4 aprile 2009 ai danni di Vitale Carmine.
In sintesi il fatto: Vitale Carmine, volontario della Protezione Civile del Comune
di Gorizia, nell’effettuare unitamente ai suoi colleghi un intervento di
manutenzione straordinaria della facciata principale dell’edificio di via del San

sede della Protezione Civile comunale, veniva portato sul tetto dell’edificio a
mezzo di cesta autosollevante unitamente a due colleghi e, dopo aver smontato
uno striscione-insegna recante la dicitura “Protezione Civile”, depositato sul
tetto, ed aver pulito con l’idropulitrice una parte del muro, anziché scendere
come i due colleghi con lo stesso mezzo con cui era salito, si allontanava in
direzione opposta lungo il tetto, camminando sopra la copertura del capannone
su lastre in pannelli ondulati di cemento-amianto ivi presenti e precipitando dal
tetto a seguito del cedimento di taluni dei pannelli di copertura e del sottostante
pannello del controsoffitto sino a terra all’interno del magazzino, per un’altezza
di circa 8 m. In seguito alla caduta Vitale Carmine decedeva sul colpo a causa
delle gravissime lesioni cranio-encefaliche ed endotoraciche riportate nella
caduta.
2.All’esito del decesso, il PM procedeva nei confronti di Muzzatti Marco nella
sua qualità di Comandante della Polizia Municipale di Gorizia e capo della
Protezione Civile del Comune di Gorizia, dunque in qualità di datore di lavoro,
per aver cagionato, in concorso con Preite Giacomo, coordinatore dei volontari
della Protezione Civile di Gorizia, la morte di Vitale Carmine per colpa specifica,
consistita nella inosservanza delle norme poste a tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori e in particolare per la violazione degli articoli: 71, commi
1 e 2 lett.c) d.lgs. 81/08, non avendo posto a disposizione dei volontari della
Protezione Civile, che si accingevano ad effettuare i lavori di manutenzione della
facciata, attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalla legge; 71
comma 7 d.lgs. 81/08, per aver consentito l’utilizzo di una gru oleodinamica
priva di comando elettromagnetico in maniera errata ad operatori non incaricati,
non informati e non adeguatamente addestrati; 71 comma 8 d.lgs. 81/08, per
non aver provveduto a che le attrezzature di cui sopra fossero sottoposte ad
interventi di controllo periodici; 36 e 37 d.lgs. 81/08, per non aver fornito a
Vitale Carmine adeguata informazione sui rischi specifici dell’attività che andava
a svolgere né adeguata formazione con particolare riferimento ai rischi specifici
dell’attività che gli si richiedeva di svolgere né adeguato addestramento; 28
2

Michele 347, di proprietà del Comune di Gorizia e del quale una parte è adibita a

d.lgs. 81/08, per non aver predisposto per il fabbricato in questione, di proprietà
del Comune di Gorizia il documento di valutazione dei rischi, all’interno del quale
)
sarebbe stato necessario evidenziare il rischio di caduta dall’alto costituito dalla
copertura non calpestabile e non pedonabile, specificando altresì le procedure di
sicurezza, i dispositivi di protezione e la formazione necessari per lo svolgimento
dell’attività lavorativa, non rientrante nell’ambito di competenza della Protezione
Civile; 115 comma 1 e 3 d.lgs. 81/08, per non aver predisposto nè presidio né
vigilanza da parte di preposti, designati e formati ai sensi dell’art.37 d.lgs. 81/08 1

utilizzare idonei dispositivi anticaduta in presenza di un parapetto di altezza
inferiore ad un metro e a fronte della necessità di muoversi sul tetto per
posizionare provvisoriamente l’insegna che il Preite aveva sganciato dal muro
ove era infissa; 18 comma 1 lett. c), d), e) d.lgs. 81/08, per aver omesso di
tenere conto della capacità e delle condizioni dei volontari della Protezione Civile
ed in particolare del Vitale in rapporto in particolare alla sicurezza e per aver
omesso di fornire i lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione
individuale, prendendo altresì appropriate misure affinché solamente lavoratori
adeguatamente formati avessero accesso alle zone che li esponevano al rischio
grave e specifico sopra descritto; 2087 c.c., non avendo, in qualità di datore di
lavoro, adottato le misure necessarie alla tutela dell’integrità fisica del
lavoratore.
3.11 GUP ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Muzzatti Marco
“per non aver commesso il fatto”, ritenendo che il quadro probatorio non
consentisse di addivenire al rinvio a giudizio dell’imputato; la motivazione, posta
a base della decisione, fa riferimento all’assenza di prova in merito all’incidenza
della condotta di Muzzatti Marco sull’intervento “previamente concordato nel
corso di una riunione svoltasi tra i volontari ed il coordinatore degli stessi…”,
intervento iniziato il 4 aprile 2009, ed in merito al fatto che lo stesso ne fosse
stato in concreto informato, nonché in ordine al difetto di nesso di causalità tra la
caduta di Vitale Carmine e la violazione di alcune delle norme antinfortunistiche
contestate, nonché in ordine all’assenza di accertamenti in merito a quanto
concretamente avvenuto, tale da rendere problematico stabilire se vi fosse un
nesso causale tra le cautele omesse e l’evento e/o se un’iniziativa della vittima
esorbitante dall’intervento programmato fosse stata causa sopravvenuta, da sola
sufficiente a determinare l’evento.
3.1.In particolare, dopo aver evidenziato che nel capo d’imputazione il PM
aveva precisato che “in una riunione tra i volontari e il coordinatore” si era
concordato un intervento di manutenzione straordinaria della facciata principale
della sede della Protezione Civile; che il giorno stabilito i volontari Marconato
3

per non aver informato il personale adibito a lavori in quota, che avrebbaovuto

Luciano, Vitale Carmine e il loro coordinatore Preite Giacomo erano stati issati
sul corridoio calpestabile del tetto e, smontate le insegne, pulita con
l’idropulitrice una parte del muro, con la stessa gru con cui erano stati portati sul
tetto scendevano Preite e Marconato, mentre Vitale si allontanava in direzione
opposta, forse per scender attraverso una scala di sicurezza collocata sull’altro
lato dell’edificio, il GUP ha analiticamente riportato il contenuto della consulenza
tecnica disposta dal PM, in cui si descrive la sede della Protezione Civile ed il
percorso longitudinale compiuto dalla vittima, lo stato di conservazione e
manutenzione del fabbricato, la violazione di norme antinfortunistiche

concernenti la gru utilizzata per portare i volontari sul tetto, la determinazione
n.36 del 30.12.2008, che aveva attribuito con decorrenza 1.1.2009 a Muzzatti
incarichi dirigenziali con competenze e responsabilità dirette di tutte le funzioni e
le attività attribuite alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile, rilevando
l’assenza sia nella consulenza sia nella contestazione del Pubblico Ministero
dell’esatta individuazione dell’intervento programmato, necessaria per stabilire
se la vittima si fosse attenuta al programmato o avesse assunto iniziative
imprevedibili e per stabilire quale fosse il nesso causale che eventualmente
legava l’evento concreto alle norme cautelari violate. Premesso che l’intervento
eseguito dai volontari era, come incontroverso, un intervento di manutenzione
straordinaria e non un intervento proprio e specifico di Protezione Civile, nè
un’esercitazione istituzionale, il giudice aveva ordinato ex art.421 bis c.p.p. che
venissero compiuti ulteriori accertamenti volti a stabilire se in concreto Muzzatti
avesse inciso in qualche modo o misura sulla decisione dell’intervento e nella
sentenza ha evidenziato come l’ulteriore documentazione depositata dal PM non
avesse consentito di chiarire se Muzzatti avesse inciso in qualche misura
sull’intervento “previamente concordato nel corso di una riunione svoltasi tra i
volontari e il coordinatore degli stessi” o se ne sia stato in concreto informato,
ritenendo 4pcontestabili a Muzzatti i diversi profili di colpa specifica indicati nel
capo d’imputazione, presupponenti la preventiva conoscenza dell’intervento. La
sentenza impugnata, premesso che il giudice deve accertare se le invocate
cautele avrebbero o meno scongiurato l’evento, ha escluso che la caduta di
Vitale Carmine fosse in qualche modo collegabile al funzionamento, alla
manutenzione o allo stato della gru con la quale era stato issato sul tetto ed ha
ritenuto che l’assenza di un accertamento in merito a quanto concretamente
avvenuto non avrebbe consentito di stabilire il nesso causale tra le cautele
omesse e l’evento.
4.11 Procuratore della Repubblica di Gorizia ha proposto ricorso p

i

cassazione deducendo violazione dell’art.606, comma 1 lett.c) c.p.p. in quanto\lp
nell’intestazione della sentenza viene riportato il nominativo di Muzzatti Marco
4

O

mentre all’interno, nel corpo della sentenza ed in relazione alla decisione, si fa
preciso riferimento all’altro imputato, Preite Giacomo, che ha scelto il rito
abbreviato; erronea applicazione della legge penale ovvero contraddittorietà ed
illogicità della motivazione ai sensi dell’art.606, comma primo, lett. b) ed e)
c.p.p. in quanto : a) contrasta con la norma penale l’affermazione per cui, non
trattandosi di compiti istituzionali della Protezione Civile, non potesse essere
assunta dal Muzzatti una posizione di garanzia; b) la circostanza che i volontari
della Protezione Civile si fossero improvvisati operai edili, con il benestare e
comunque condividendo le loro attività certamente con il Preite e con il Muzzatti,

non consente di sostenere che non sia possibile individuare una responsabilità in
capo ad alcuno; c) nel corso dell’udienza preliminare è emerso da dichiarazioni
dei testi Mastrorillo Stefano, Gheno Matteo, Bensa Stefano e Cozzutto Mauro
come i volontari della Protezione Civile svolgessero quasi per abitudine attività di
manutenzione di edifici, giustificando le contestazioni antinfortunistiche di cui al
capo di imputazione, talune delle quali non in nesso di causa con l’evento che ha
coin-volto il Vitale; d) in seguito all’istruttoria dinanzi al Giudice per l’Udienza
Preliminare, è emerso che Vitale Carmine era salito sul tetto del capannone in
quanto i volontari della Protezione Civile-in maniera del tutto impropria-venivano
utilizzati dal responsabile della Protezione Civile comunale, venendo coordinati
dal Preite, alla stregua di comuni operai; e) all’udienza del 15.05.2012 è emerso
dalle dichiarazioni dei testi Marconato e Cevenini che ai volontari era stato detto
di andare a vedere “anche il tetto che spande”; f) le deposizioni dei testi sentiti
in udienza hanno evidenziato che, a prescindere dall’esito delle ulteriori indagini
disposte dal giudice, c’era l’abitudine di utilizzare i volontari in maniera
incongrua; g) ancorché non in nesso causale con il decesso, le violazioni di cui
alle norme antinfortunistiche sub 1), 2), 3) devono necessariamente essere
addebitate al datore di lavoro; h) il GUP ha fondato la sua sentenza di
proscioglimento anche sulle affermazioni svolte dall’Ass 2 Isontina in sede di
ricorso amministrativo.
5. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Vincenzo Geraci, ha
concluso per il rigetto del ricorso.
6.Muzzatti Marco, a mezzo del difensore Avv. Federico Carnelutti, ha
depositato memoria difensiva esponendo che tutto l’iter motivazionale è
interamente orientato nei confronti della sola posizione del Muzzatti; che è,
invece, il Pubblico Ministero che confonde le posizioni sostanziali e processuali
dei due imputati proponendo una mera rilettura nel merito degli elementi
indiziari, preclusa in questa sede, chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

5

A
,

CONSIDERATO IN DIRITTO
7.

Alcuni dei motivi addotti (violazione ex art.606 comma 1 lett.c

cod.proc.pen., sub a), b) ed h) sono infondati, in quanto concernono censure che
non trovano corrispondenza nell’impianto motivazionale del provvedimento
impugnato.
7.1. Il provvedimento impugnato ha, invero, espresso la motivazione, con
esclusivo riferimento alla posizione dell’imputato Muzzatti Marco

dunque,
;
contrariamente a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero ricorrente, senza

acquisiti nel corso delle indagini preliminari a suffragare l’ipotesi accusatoria
dell’assunzione da parte dell’indagato della posizione di garanzia in relazione ad
attività estranee ai compiti che la L.24.2.1992, n.225 ascrive al settore della
Protezione Civile. Il giudice ha, quindi, basato il proprio convincimento sulla
carente dimostrazione di un elemento oggettivo costitutivo della fattispecie
contestata ed ha, poi, secondo quanto si evince dall’indicazione dell’esito delle
ulteriori indagini ordinate ai sensi dell’art.421 bis cod.proc.pen., ritenuto non
colmabile tale carenza in sede dibattimentale.
8. Le deduzioni in fatto contenute nel ricorso attengono, poi, ad una
configurazione della vicenda, con riferimento ad elementi essenziali quali le
modalità di assunzione dell’obbligo di garanzia in relazione all’esatta
individuazione del tipo di intervento programmato, diversa da quella contestata
nel capo d’imputazione ed evidenziano come il provvedimento impugnato si sia
correttamente attenuto al principio di correlazione tra accusa e capo
d’imputazione (Sez. 2, n. 6346 del 13/12/2011, Scarzi).
9. Con riguardo alle censure in diritto, nel provvedimento impugnato il
giudice ha fatto buon governo dei principi per cui, in tema di reato omissivo
improprio, il rapporto di causalità tra condotta ed evento presuppone
l’affermazione di un obbligo di garanzia in capo al soggetto di cui si assume la
responsabilità (Sez. 4, n. 17069 del 16/02/2012, Samudri, Rv. 253067); nel
rispetto del principio di tassatività, oltre agli obblighi di garanzia previsti dalla
legge, vengono individuati obblighi di garanzia derivati, ossia trasferiti
dall’originario garante ad altro soggetto; l’obbligo di garanzia, in virtù della
delimitazione prevista dall’art.40, comma secondo, c.p. alle sole fonti di doveri
giuridici, deve essere previsto dalla legge, dal contratto o può derivare dalla
volontaria assunzione dell’obbligo (negotiorum gestio art.2028 c.c.); in tema di
infortuni sul lavoro, la previsione di cui all’art. 299 D.Lgs. n. 81 del 2008
(rubricata esercizio di fatto di poteri direttivi) – per la quale le posizioni di
garanzia gravano altresì su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura,
eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi
6

incorrere in errore di persona, in merito all’inidoneità degli elementi istruttori

indicati – ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite e consolidato, per il quale l’individuazione dei destinatari degli
obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve
fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto
esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto,
ossia alla sua funzione formale (Sez. 4, n. 10704 del 07/02/2012, Corsi,
Rv. 252676). Il GUP ha ritenuto che, nel caso concreto, le acquisizioni istruttorie
non fossero idonee a fondare un giudizio prognostico favorevole circa la prova

fosse configurabile in relazione ad un intervento di manutenzione edile estraneo
ai compiti istituzionali della Protezione Civile, e che, dunque, fosse necessaria,
per sostenere l’accusa in giudizio, l’acquisizione di elementi probatori atti a
dimostrare che l’indagato avesse volontariamente assunto tale obbligo di
garanzia.
9.1. La censura dedotta dal Pubblico Ministero ricorrente con riferimento
all’esame dei testimoni, le cui dichiarazioni sono in parte riportate nel ricorso,
risulta tuttavia fondata. Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606
cod.proc.pen., il compito di accertare (Sez. 5, n.18542 del 21/01/2011, Carone,
Rv. 250168;Sez.6, n. 35964 del 28/09/2006, Foschini ed altro, Rv. 234622; Sez.
2, n.7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 5, n.39048 del
25/09/2007, Casavola ed altri, Rv. 238215; Sez. 2, n.18163 del 22/04/2008,
Ferdico, Rv. 239789), la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve
essere tale da disarticolare l’intero ragionamento del giudicante o da determinare
almeno una complessiva incongruità della motivazione); l’esistenza di una
radicale incompatibilità con l’iter motivazionale seguito dal giudice di merito e
non di un semplice contrasto (non essendo il giudice di legittimità obbligato a
prendere visione degli atti processuali anche se specificamente indicati, ove non
risulti detto requisito); la sussistenza di una prova omessa o inventata, o il c.d.
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