Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46781 del 07/11/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46781 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
MASCI BERARDINO N. IL 06/05/1957
avverso la sentenza n. 739/2012 TRIBUNALE di L’AQUILA, del
05/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sr-ntite le conclusioni del PG Dott.
67(t2P
Uditi difensor Avv.;
“Gecces2- rz-J
^
Data Udienza: 07/11/2013
Cc 16 Masci
Motivi della decisione
1. Il Tribunale dell’Aquila ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei
confronti dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 186, commi, 2
2.Ricorre per cassazione il Procuratore generale della repubblica deducendo diversi
motivi.
Con il primo motivo si lamenta che la pena è illegale, non essendosi dato corso al
raddoppio della sanzione, previsto in relazione alle aggravanti contestate.
Con il secondo motivo si deduce che, ai sensi del richiamato comma 2 bis, si
sarebbe dovutckdisporre la revoca e non la sospensione della patente.
Con il terzo motivo si deduce che erroneamente è stata disposta la sostituzione
della pena con il lavoro di pubblica utilità trascurando che, essendo stato causato
incidente stradale, tale sostituzione è vietata dalla legge.
Con il quarto motivo si lamenta che erroneamente non è stata disposta la confisca
dell’auto, prevista per la fattispecie di cui si discute.
3. Il terzo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Come correttamente
dedotto, è stata contestata e ritenuta l’aggravante di cui al detto comma 2 bis del
Codice della strada, connessa alla causazione di incidente stradale. Tale circostanza è
ostativa alla sostituzione della pena di cui si discute, ai sensi del comma 9 bis del
richiamato art. 186.
Dunque, la sostituzione non poteva essere disposta ed è illegale. D’altra parte
essa era parte dell’accordo intervenuto tra le parti, come si evince dal verbale
d’udienza; con la conseguenza che la caducazione della statuizione in questione
vulnererebbe l’accordo che ha fondato la sentenza. La pronunzia deve essere
conseguentemente annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale
dell’Aquila per l’ulteriore corso.
lettera C, 2bis e 2 sexies, del Codice della Strada.
Pqm
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale dell’Aquila per l’ulteriore corso.
Roma 7 novembre 2013