Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46780 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46780 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RINALDI ANTONELLO N. IL 14/08/1988
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 1/2011 CORTE MILITARE APPELLO di
ROMA, del 11/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/se le conclusioni del PG Dott. Emi c-o
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n tuoi, VA i

Uditi di nsor Avv.;

Data Udienza: 07/11/2013

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 11 ottobre 2011 la Corte Militare di Appello di
Roma dichiarava inammissibile la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione
proposta da Rinaldi Antonello.
La Corte territoriale rilevava: che l’istanza in oggetto risultava proposta a
mezzo posta; e che detta modalità di presentazione integrava causa di
inammissibilità della richiesta, atteso che ai sensi dell’art. 645, comma 1, cod. proc.

l’ingiusta detenzione deve essere presentata personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, presso la cancelleria della Corte di Appello competente. Il
Collegio osservava che la Suprema Corte di cassazione ha chiarito che non sono
previsti ulteriori modi di presentazione della richiesta.
2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Milano ha
proposto ricorso per cassazione il Rinaldi, a mezzo del difensore.
Con il primo motivo l’esponente considera che la Corte di Appello ha rilevato
d’ufficio l’inammissibilità della richiesta, in assenza di alcuna eccezione sollevata al
riguardo dalla Avvocatura Generale costituitasi in giudizio e dal Procuratore
Generale.
Con il secondo motivo la parte deduce la mancanza di motivazione,
assumendo che il Collegio non abbia chiarito le ragioni della decisione.
3.

Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, ha chiesto che la

Suprema Corte rigetti il ricorso. La parte ha osservato che la Corte di Appello ha
correttamente rilevato l’inammissibilità della richiesta di riparazione, che deve
essere presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Oltre a ciò, il
Procuratore Generale ha sottolineato che l’inammissibilità della domanda può
essere rilavata d’ufficio dal giudice, trattandosi di sanzione processuale
espressamente prevista dall’art. 645 cod. proc. pen.
Considerato in diritto
4. Il ricorso in esame muove alle considerazione che seguono.
4.1 Procedendo allo scrutinio congiunto dei motivi ai quali il ricorso è
affidato, va premesso che l’art. 315 cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento
per la riparazione dell’ingiusta detenzione, rinvia alle disposizioni che regolano la
riparazione dell’errore giudiziario (artt. 643 e 647 cod. proc. pen.), in quanto
applicabili. Il richiamo, quindi, deve ritenersi riferito anche all’art. 645 il quale detta
disposizioni relativamente alla proposizione della domanda. Prevede detta norma
che “La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due
anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per
iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di

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pen., richiamato dall’art. 315 cod. proc. pen., la richiesta di riparazione per

procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la
sentenza”.
4.1.2 Non sfugge che la giurisprudenza meno recente, nell’esaminare la
questione relativa all’ambito di operatività della richiamata sanzione di
inammissibilità e, in particolare, se la stessa debba applicarsi anche con riferimento
alle modalità di presentazione della domanda di riparazione, si è orientata
affermando che “Nel caso dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione, non è
previsto che questa possa essere trasmessa a mezzo del servizio postale” (Cass.

Sez. IV, ord. n. 11962, del 7.11.2006, dep. 22.3.2007, Rv. 236275; conf., Cass.
Sez. IV, sent. N. 2243 del 24.09.1997, dep. 28.10.1997, Rv. 208786). Si tratta di
decisioni che fanno leva sulla circostanza che l’utilizzo del mezzo postale è previsto
solo per le impugnazioni (art. 583 cod. proc. pen.) e per la querela (art. 337 cod.
proc. pen.), mentre gli artt. 315 e 645 cod. proc. pen. non prevedono ulteriori
mezzi di presentazione, diversi dal deposito in cancelleria.
4.2 Deve peraltro rilevarsi che, sul tema di interesse, viene sviluppandosi
un diverso orientamento interpretativo (Cass. Sez. IV, Sentenza n. 2103 del
6.10.2011, dep. 19/01/2012, Rv. 251735), che muove dalla piana lettura della
norma di cui all’art. 645 cod. proc. pen.
Ed invero, nella sentenza ora richiamata, si è considerato che l’art. 645,
cod. proc. pen. riconnette la sanzione della inammissibilità esplicitamente al
termine per proporre la domanda, ma non alle modalità di presentazione della
richiesta. Ciò in quanto la norma ora citata stabilisce che “La domanda … è
proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni … ed è presentata nella
cancelleria della corte di appello …”. Tanto chiarito, nella sentenza in commento si
è pure rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che il
principio di tassatività deve valere anche in relazione alle cause di inammissibilità:
la Corte regolatrice ha infatti affermato che “Il principio di tassatività trova
applicazione non solo in materia di nullità, ma anche in materia di inammissibilità,
con la conseguenza che detta causa di invalidità può essere ritenuta solo quando la
espressa previsione o comunque la inequivoca formulazione della norma lo
consentono” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4354 del 17.10.1994, dep. 9.11.1994), Rv.
199705).
4.3 Stabilito, pertanto, che anche con riferimento alla inammissibilità vige il
principio di tassatività, deve allora rilevarsi che risulta certamente consentito
presentare la domanda di riparazione, a mezzo del servizio postale. Ad avallare tale
interpretazione vi è anche un obiter della sentenza delle Sezioni Unite n. 27 del
1994. Nel caso, le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale in tema
di modalità di presentazione della domanda di riparazione, pur non facendo
espresso riferimento al mezzo postale, ma solo all’attività materiale del deposito,
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hanno affermato che mentre “la mancanza di legittimazione alla domanda comporta
di per sé l’inammissibilità, uguale affermazione non può farsi per l’inosservanza di
prescrizioni come quelle concernenti la materiale presentazione in cancelleria, che
in tanto possono ritenersi assistite dalla sanzione dell’inammissibilità solo in quanto
la legge espressamente lo stabilisca” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27 del
14/12/1994, dep. 09/01/1995, Rv. 199496), ribadendo che, nella specifica materia,
opera il principio di tassatività. E deve pure considerarsi che la Corte regolatrice ha

presentazione della domanda di riparazione, che l’intenzione del legislatore, nel
disciplinare il procedimento, è quella di favorire l’istanza riparatoria e non quella di
frapporre ostacoli sul suo percorso (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21737 del
20/04/2006, dep. 22/06/2006, Rv. 234514).
4.4 In conclusione, deve in questa sede ribadirsi, per condivise ragioni,
l’insegnamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. IV,
sentenza n. 2103 del 6.10.2011, cit.), laddove si è chiarito: che la domanda di
riparazione per l’ingiusta detenzione può essere presentata anche a mezzo del
servizio postale; e che in tal caso occorre che le modalità dell’utilizzo del mezzo
postale, siano idonee a garantire la certezza della provenienza del documento.
5. Orbene, applicando alla fattispecie in esame i principi di diritto ora
richiamati, si evidenzia che la certezza della provenienza della domanda di
riparazione, inviata a mezzo posta, è nel caso attestata dalla apposizione, in calce,
delle firme della parte interessata e del difensore; e dal fatto che all’istanza è
allegata la nomina del medesimo difensore, con sottoscrizione autenticata. Si tratta
di verifiche alle quali questa Suprema Corte procede direttamente, a fronte della
natura processuale della materia trattata.
5.1 Si impone, per quanto detto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata,
con rinvio alla Corte Militare di Appello di Roma, per l’ulteriore corso del
procedimento.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte Militare di Appello di Roma.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2013.

chiarito, nel procedere all’ermeneusi della cornice normativa che regola la materiale

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