Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46776 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46776 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PERUGIA
nei confronti di:
BISIOC CLAUDIU EUGEN N. IL 18/05/1986
CERCEA STEFAN N. IL 28/02/1978
PUI0 ILEANA ROZALIA N. IL 25/05/1988
avverso l’ordinanza n. 307/2013 TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA, del
30/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
4ettelsentite le conclusioni del PG Dott. ti o’

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Data Udienza: 30/10/2013

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Perugia, con ordinanza in data 30.07.2013, in accoglimento
dell’istanza di riesame proposta da Bisioc Claudiu Eugen, Puio Ileana e Cercea
Stefan avverso l’ordinanza del 10.07.2013 con la quale il giudice monocratico
presso il medesimo Tribunale aveva applicato nei confronti dei prevenuti la misura
cautelare degli arresti domiciliari, in ordine al delitto di furto di 200 litri di gasolio
oggetto dell’imputazione provvisoria, ha annullato il provvedimento impugnato,
ordinando l’immediata liberazione dei deducenti, se non ristretti per latra causa.

Il Tribunale ha rilevato di condividere le valutazioni effettuate dal primo
giudice, in ordine alla sussistenza di un grave quadro indiziario a carico dei
prevenuti, stante la loro presenza, in tempo di notte, a bordo dell’auto che si
trovava presso il Tir, dal quale era stato asportato un quantitativo di gasolio
corrispondente a quello rinvenuto, riversato in diverse taniche, all’interno dell’auto
occupata dai ricorrenti.
Il Tribunale ha peraltro rilevato che non ricorrevano le esigenze cautelari di
cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
pubblico ministero procedente.
L’esponente deduce violazione di legge e contraddittorietà della
motivazione, in riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari.
Il ricorrente contesta che il valore del gasolio sottratto possa definirsi di
ridotto valore, in riferimento alla capacità reddituale media dei cittadini italiani; ed
assume che la disponibilità di ulteriori 110 litri di gasolio, da parte dei prevenuti,
costituisce elemento valutabile rispetto al pericolo di attività recidivante, a
prescindere dalla provenienza delittuosa del predetto carburante. Al riguardo,
considera che l’assenza di lecite fonti di reddito, in capo agli indagati, costituisce
prova indiziaria della illecita provenienza del quantitativo di gasolio rinvenuto nel
garage della abitazione; ed osserva che il Tribunale, contraddittoriamente, pur
avendo dato atto dello stato di disoccupazione dei tre indagati, ha affermato che
dagli atti non emergevano elementi denotanti l’illecita provenienza dell’ulteriore
quantitativo di gasolio presente nel garage. L’esponete ritiene poi che detta
circostanza, rivelando la non occasionalità della condotta, induce ad escludere che i
tre potranno beneficiare della sospensione condizione della pena.
Considerato in diritto
3. Il ricorso muove alle considerazioni che seguono.
3.1 Giova premettere, nel procedere all’esame delle censure mosse dal
ricorrente rispetto all’apprezzamento delle esigenze cautelari effettuato dai giudici
del merito, che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti “de libertate”
concerne l’esame del contenuto dell’atto impugnato al fine di verificare, da un lato,
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le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità
evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento (cfr. Cass. Sez. IV sentenza n. 2146 del 25/5/95, dep. 16.06.1995,
Rv. 201840; e, da ultimo, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 56 del 07/12/2011,
dep. 04/01/2012, Rv. 251760). Alla Corte di Cassazione, invero, spetta il compito di
verificare la congruenza logica della motivazione resa dal giudice di merito rispetto
alla valutazione degli elementi indiziari ed in ordine alla proporzionalità ed

Con specifico riferimento ai parametri ora richiamati, che vengono in rilievo
nel caso che occupa, preme poi osservare che la Corte regolatrice ha recentemente
ribadito che il giudice della cautela deve costantemente verificare che ogni misura
risulti adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari che si ravvisano nel caso
concreto, secondo il paradigma della gradualità del sacrificio imposto al soggetto
sottoposto a restrizione; e che la misura cautelare sia altresì proporzionata all’entità
del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 16085 del 31/03/2011, dep. 22/04/2011, Rv. 249323).
3.2 Muovendo da tali principi è dato soffermarsi sui motivi di doglianza
dedotti dal ricorrente, evidenziandosi che l’ordinanza gravata risulta sorretta da un
conferente percorso logico argomentativo, per quanto concerne la valutazione delle
esigenze cautelari rispetto al caso di specie.
Il Tribunale è giunto ad affermare l’insussistenza dell’unica esigenza che
aveva determinato il primo giudice ad applicare la misura di contenimento, degli
arresti domiciliari, soffermandosi su specifici elementi di fatto e procedendo al
vaglio critico dei medesimi elementi, secondo un percorso argomentativo che non
presenta le denunciate aporie di ordine logico né profili di contraddittorietà. Ed
invero, il Collegio ha evidenziato: che il quantitativo di gasolio sottratto
corrispondeva ad un valore di circa C 330,00; che le taniche rinvenute nel garage
della abitazione del Cercea non apparivano di illecita provenienza; che i prevenuti
risultano incensurati e senza carichi pendenti; ed ha considerato che le predette
circostanze conducevano ad escludere il pericolo di reiterazione criminosa. Oltre a
ciò, il Tribunale ha osservato che l’ulteriore isolato elemento, dato dallo stato di
disoccupazione dei prevenuti, non consentiva di pervenire ad un diverso ordine di
considerazioni, essendo solo indice di difficoltà economiche.
Infine, il Collegio ha sottolineato che il ridotto valore commerciale del bene
sottratto e lo stato di incensuratezza dei prevenuti inducevano a ritenere che
costoro avrebbero comunque potuto beneficiare della sospensione condizionale
della pena.
Orbene, dette considerazioni risultano logicamente coerenti e del tutto
conformi ai criteri di inferenza che presiedono all’apprezzamento delle esigenze
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adeguatezza dei presidi di contenimento.

cautelari, sulla base delle accertate modalità della condotta e della personalità degli
imputati. E, come noto, risulta estraneo dall’orizzonte dello scrutinio di legittimità,
la possibilità di procedere ad una riconsiderazione degli elementi indiziari censiti in
sede di merito, giacché non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di
una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali. Ciò posto, si osserva che il Tribunale, dopo avere motivatamente
escluso il pericolo di reiterazione criminosa, per le ragioni sopra ricordate, ha poi

sia in riferimento alla assenza di precedenti penali e di carichi pendenti nei confronti
dei prevenuti, doveva effettuarsi una prognosi favorevole circa la concedibilità del
beneficio della sospensione condizionale della pena irroganda. Ed è appena il caso
di rilevare che la Corte regolatrice ha chiarito che il giudizio prognostico in ordine
alla concessione della sospensione condizionale della pena, che legittima il rigetto
della richiesta di applicazione della misura cautelare ai sensi dell’art. 275 comma
secondo bis cod. proc. pen., implica l’esclusione del pericolo di reiterazione del
reato, dal momento che la concessione della sospensione è indefettibilmente
correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17691 del 08/01/2010, dep. 07/05/2010, Rv. 2472199.
4. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma in data 30 ottobre 2013.

coerentemente osservato che, sia in ragione del ridotto valore del bene sottratto,

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