Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46770 del 19/09/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46770 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVERSENTE LEONARDO N. IL 11/08/1944
nei confronti di:
CALDEO BENITO N. IL 04/06/1938
inoltre:
TOSTO RICCARDO
avverso la sentenza n. 46762/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 26/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
/’
•
ntite le conclusioni del PG
1-
Uditi difensor Avv.;
.9Lz-he
44″,r..f eruk ‘a__4
Data Udienza: 19/09/2013
Ritenuto in fatto
Con segnalazione in data 10 marzo 2013, il Presidente di questa Sezione
evidenziava che, nel dispositivo della sentenza resa all’udienza del 26 febbraio
2013 relativa al procedimento n. 46762 – 2012, a carico di
CALDEO Benito
Francesco, per mero errore materiale, si era dichiarato inammissibile il ricorso
Tosto Riccardo e di Aversente Leonardo. Instava quindi, previa instaurazione
della relativa procedure prevista dalla legge, per la correzione dell’errore
materiale, nel senso che, laddove è scritto: ” Dichiara inammissibile il ricorso di
Caldeo Benito Francesco …” deve in effetti intendersi e leggersi: ” Dichiara
inammissibile il ricorso di Tosto Riccardo “.
All’odierna udienza in camera di consiglio, fissata ex artt. 130 e 127 cod. proc.
pen., il Procuratore Generale rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.
Deve darsi altresì atto che non poteva prendersi in esame la dichiarazione di
astensione
dell’avv. Domenico Quaglio in veste di procuratore costituito
nell’interesse della parte civile
Tosto
Riccardo, siccome pervenuta
tardivamente, nella stessa data dell’odierna udienza.
Considerato in diritto
Pacifica è la sussistenza del denunziato errore materiale in cui si è incorsi nella
redazione del dispositivo della sentenza 26 febbraio 2013 ed in quello riportato
sul ruolo della stessa udienza ( ritrascritto di conseguenza nella sentenza documento poi depositata e pubblicata ) laddove si è indicato, quale ricorrente,
Caldeo Benito Francesco in luogo di Tosto Riccardo, come risulta in atti. Di talchè
non resta che procedere alla correzione del suddetto errore materiale in
conformità della proposta istanza.
PQM
Dispone procedersi alla correzione dell’errore materiale incorso nella sentenza in
data 26 febbraio 2013 di questa Corte ( R.G. 46762/2012 ) e nel dispositivo
scritto sul ruolo della medesima udienza nel senso che, laddove è scritto: ”
Dichiara inammissibile il ricorso di Caldeo Benito Francesco” deve in effetti
intendersi e leggersi: ” Dichiara inammissibile il ricorso di Tosto Riccardo “.
dal predetto proposto benchè questi non risultasse ricorrente a differenza di
Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito.
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2013
Il Presidente
Il Consigliere estensore