Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46769 del 19/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46769 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMAGNOLI MATTIA N. IL 26/09/1987
avverso la sentenza n. 1285/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 28/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
tette/.te le conclusioni del PG Dott.

AmieLco

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/09/2013

Ricorrente ROMAGNOLI Mattia
Ritenuto in fatto

Con ordinanza in data 28 novembre 2012, la Corte d’appello dell’Aquila
dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto da ROMAGNOLI Mattia
nei confronti della sentenza 26 gennaio 2011 del GIP del Tribunale di
Lanciano,con la quale fu giudicato responsabile, in esito a giudizio abbreviato,
del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di

giustizia, previo riconoscimento della speciale attenuante prevista dall’art. 73,
comma V° dello stesso d.P.R. e delle attenuanti generiche.
Impugna l’imputato per cassazione il provvedimento suddetto per tramite del
difensore, lamentando vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione.
Con il primo motivo si censura l’inconferenza della statuita inammissibilità per
tardività dell’appello – in quanto proposto oltre il termine di giorni trenta ”
spirato in data 12 marzo 2007 ” –

laddove il reato ascritto al Romagnoli risaliva

a data anteriore ovverosia al 21 novembre 2007.
Con il secondo, lamenta la difesa il mancato accoglimento del gravame sul
rilievo dell’illegittimità della pronunzia del Tribunale che giudicò il prevenuto
responsabile del delitto ascrittogli trascurando di applicare la scriminante dell’uso
personale dello stupefacente detenuto,la cui sussistenza era desumibile sia dalla
modesta quantità della sostanza stupefacente detenuta che dalla condizione di
tossicodipendenza, atta a giustificare la legittima precostituzione di adeguata
“scorta”.
Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale presso questa Corte ha
concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile, come sostenuto dal Procuratore Generale.
Condiviso il preliminare apprezzamento del Requirente, in termini di mero
refuso grafico, della indicazione della data del 12 marzo 2007 ( anziché del 12
termine per proporre appello, che

marzo 2011) quale scadenza del

effettivamente figura nella motivazione del provvedimento impugnato, osserva il
Collegio, previo accesso agli atti, che la sentenza di condanna di primo grado fu
pronunziata in data 26 gennaio 2011 ( e non il 26 novembre 2011, come
erroneamente riportato in ricorso); che la motivazione fu depositata
tempestivamente in data 31 gennaio 2011; che quindi il termine ordinario di
giorni TRENTA per proporre appello, decorrente dalla scadenza di quello di giorni
quindici previsto per il deposito della motivazione, si compì definitivamente in

i

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data 12 MARZO 2011. L’impugnazione fu proposta, previo deposito nella
cancelleria del Tribunale di Vasto, in data 14 MARZO 2011 e quindi
tardivamente. Di tanto ha dato ineccepibilmente atto la motivazione
dell’ordinanza impugnata che pertanto si sottrae alle infondate censure dedotte
dal difensore con il primo motivo di ricorso.
Ciò posto, assolutamente precluso resta l’esame delle ulteriori doglianze.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché ( trattandosi

di causa di

Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ) al versamento, a
favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in euro 300,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 300,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 19 settembre 2013.

inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente:cfr.

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