Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46768 del 17/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46768 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
Nei confronti di :
FELIZ MINAYA YANERIS PATRICIA N. il 17.06.1989,
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI CHIETI in data 7 gennaio 2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Francesco Maria Ciampi;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Luigi Riello che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso con l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in data 7 gennaio 2013 il Tribunale di Chieti
applicava a Feliz Minaya Yaneris Patricia la pena di anni quattro di reclusione ed C
14.000,00 di ammenda.
La predetta era stata tratta a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 73, comma
1 e 1 bis d.P.R. n. 309/1990 per aver detenuto ai fini di spaccio sostanza stupefacente
di tipo cocaina pari a complessivi gr. 215,3 occultati sulla propria persona, nelle parti
intime, in numero venti ovuli contenenti ciascuno gr. 11 circa della predetta sostanza.
2. Avverso tale decisione propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso
la Corte d’appello di L’Aquila, lamentando la violazione di legge per aver omesso il
Tribunale di applicare all’imputata la misura di sicurezza personale della espulsione dal
territorio dello Stato, la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici
e per l’illegalità della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Fondato e assorbente appare il motivo di gravame con cui il Procuratore Generale
ricorrente lamenta l’illegalità della pena pecuniaria applicata, in quanto oggetto di
calcolo errato, poiché dalla pena base di C 27.000,00, previa riduzione nella misura di
un terzo per il rito, si è pervenuti alla pena finale di C 14.000,00 che non corrisponde
alla riduzione indicata e concretizza comunque una pena inferiore al minimo edittale.
Va comunque, ad abundantiam, rilevata la fondatezza anche degli ulteriori motivi di
gravame.
1.

Data Udienza: 17/09/2013

P.Qm.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
ChietiCosì deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Invero, la sentenza impugnata ha omesso di provvedere in relazione alla misura di
sicurezza, prevista obbligatoriamente dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, della
espulsione dal territorio dello Stato dello straniero condannato per uno dei reati previsti
dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74 e 79 e art. 82, commi 2 e 3, (ed
applicabile anche con la sentenza ex art. 444 c.p.p.), nonché in ordine alla applicazione
della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici dovuta per legge:
l’art. 29 c.p. prevede quando essa sia perpetua (condanna all’ergastolo o alla reclusione
per un tempo non inferiore a cinque anni) e quando temporanea, per la durata prefissa
di anni cinque (condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni). Il caso
in esame (con una pena di anni quattro di reclusione) è quest’ultimo. In quanto
legalmente dovuta, detta pena accessoria potrebbe essere applicata anche in sede di
esecuzione (Cass., Sez. 1, sent. n. 45381 del 10/11/04, Rv 230129: “L’assoluto
automatismo nell’applicazione delle pene accessorie, predeterminate per legge sia nella
specie che nella durata e sottratte, perciò, alla valutazione discrezionale del giudice,
comporta tra l’altro: ndr che, quando alla condanna consegue di diritto una pena
accessoria così dalla legge stabilita, il pubblico ministero ne può chiedere l’applicazione
al giudice dell’esecuzione qualora sì sia omesso di provvedere con la sentenza di
condanna”). Nello stesso senso, recentemente, v. Cass., Sez. 1, sent. n. 1800 del
30/11/12. A maggior ragione in questa sede di cognizione e di legittimità.
Anche tale omissione integra certamente la denunciata violazione di legge di cui all’art.
606 c.p.p., comma 1, lett. b) (cfr. Cass. pen. Sez. 3, n. 7641 del 3.2.2010, Rv.
246196).
4. Versandosi, quindi, per le ragioni anzidette in ipotesi di accordo invalido, va disposto
l’annullamento senza rinvio della sentenza che l’abbia recepito (ex multis, Cass. sez. 3,
sent. n. 1883 del 22/09/2011, PG in proc. La Sala, Rv. 251796).
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno
trasmessi al Tribunale di Chieti per l’ulteriore corso.

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