Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46763 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46763 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
MATTERA LEONARDO N. IL 11/02/1917
avverso la sentenza n. 5721/2009 TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA, del
14/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ;
a-ce-e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/11/2013

10 Mattera Leonardo

Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ha emesso sentenza
assolutoria nei confronti dell’imputato in epigrafe in ordine ai reati di incendio
doloso e danneggiamento perché il fatto non costituisce reato.

2. Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica

I

dell’accensione di fuochi pirotecnici, l’aver ritenuto l’esistenza di condotte
negligenti avrebbe dovuto condurre all’affermazione di responsabilità in ordine al
reato di incendio colposo, non essendovi violazione del principio di correlazione
tra fatto contestato e fatto ritenuto, ai sensi dell’art. 521 cod. proc pen. Nella
contestazione sono compresi i medesimi elementi del fatto, sebbee posti in
essere per leggerezza o negligenza.

3. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata spiega che l’imputazione
attiene ad un incendio, ritenuto doloso, a seguito di accensione di fuochi
pirotecnici per una sacra processione, nonché al danneggiamento conseguente di
alcune auto. Si aggiunge che con tutta evidenza si è trattato di condotte
imprudenti e quindi colpose, sicché va in radice esclusa l’esistenza dei delitti
dolosi contestati.
Tale statuizione è erronea, posto che, come correttamente dedotto dal
ricorrente, la contestazione spiega che il fatto consiste nell’improprio innesco dei
mortati per il lancio di fuochi pirotecnici: enunciazione che, in modo non
equivoco, evoca accanto alla non meglio definita imputazione dolosa la meno
grave e ben plausibile condotta colposa. In conseguenza l’eventuale
riqualificazione del fatto quale fattispecie colposa ex artt. 423 e 449 cod. pen.
non implica immutazione radicale della contestazione; tanto più che la pur
succinta motivazione mostra che, essendosi risaliti all’accensione dei fuochi per
devozione religiosa, la difesa si è articolata pure quanto al profilo colposo.
La pronunzia deve essere conseguentemente annullata con rinvio alla
Corte d’appello di Napoli, trattandosi di sentenza appellabile.

Pqm

Si assume che essendo stato contestato incendio doloso a seguito

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’ipotesi di reato di cui agli artt.
423 e 449 cod. pen, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli.

Roma 7 novembre 2013

(Rocco Marco BLAIOTTA)

CORTE SI3PREMA DI CASSAZIONE
ts/ Sezione Penale

IL PRESIDENTE
(Carlo

U CO)

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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