Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46760 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46760 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BIANCHI LUISA

Data Udienza: 30/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZOBBI LUCA N. IL 22/10/1976
avverso la sentenza n. 1859/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del D
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che ha concluso per

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Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di conversione della pena nel lavoro di pubblica utilità, istituto introdotto dal legislatore con l'art. 33 della legge n.120 del 2010, che ha previsto la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità; in particolare contesta che la richiesta sia stata rigettata per la mancanza di un programma laddove invece la norma non richiede che vi sia un tale presupposto, e nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità; lamenta che non sia stata applicata tale normativa, più favorevole, che l'imputato ha sempre chiesto di applicare per intero mediante la richiesta del minimo della pena; rappresenta la illogicità della motivazione perché il giudice di primo ggvélo, richamato sul punto dalla Corte di appello, ha considerato il fatto reato in modo opposto nelle varie parti della sentenza; infatti in sede di quantificazione ha contenuto la pena nel minimo con concessione delle attenuanti generiche e riconoscimento della sospensione condizionale; mentre per respingere la richiesta di lavoro sostitutivo ha fatto riferimento alla gravità oggettiva del fatto . CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Come noto, l'art. 33 della I. n. 120 del 2010 ha introdotto nell'art. 186 anche un nuovo comma, il 9-bis, che attribuisce al giudice il potere di sostituire per non più di una volta la pena (sia detentiva che pecuniaria) applicata per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente. La novella rinvia alla disciplina dettata dall'art. 54 d.lgs. n. 274/2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), aggiungendo all'elenco degli enti presso cui la pena sostitutiva deve essere scontata anche «i centri specializzati di lotta alle dipendenze» e precisando che l'attività lavorativa deve essere prioritariamente svolta nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, e soprattutto precisando che, pur non essendo la sostituzione subordinata all'iniziativa dell'imputato, è comunque indispensabile che questi non vi si opponga. L'effettivo svolgimento del lavoro sostitutivo non comporta la mera espiazione della pena, ma costituisce una vera e propria causa di estinzione del reato. In ordine alla questione della applicazione di tale pena sostitutiva ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, punti fermi che devono essere tenuti presenti sono i seguenti: 1) si tratta di norma sostanziale, più favorevole all'imputato, ,e, 1. La Corte di appello di tkAreicL-ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia con la quale Zobbi Luca era stato ritenuto responsabile di aver guidato in stato di ebbrezza (tasso alcolemico accertato di 2.042,02, fatto del 27 settembre 2008) e condannato a 2 mesi di arresto e 1000,00 euro di ammenda con sospensione condizionale della pena. 2.Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30.10.2013. che può trovare applicazione anche ai fatti commessi prima della sua entrata vigore; 2) la sua applicazione è possibile anche "di ufficio" , a condizione che venga accertato che "non vi è opposizione da parte dell'imputato"; 3) non è requisito indispensabile che la relativa domanda, ove formulata dall'imputato, sia accompagnata da un programma di svolgimento della sanzione sostitutiva, atteso che la norma non subordina espressamente la concessione a tale condizione, ma si limita a richiamare l'art. 54 del d.l.vo n. 274 del 2000 che tale condizione non prevede. Occorre altresì tenere presente che per pacifica giurisprudenza di questa Corte in materia di successione nel tempo di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, senza poter combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perchè in tal modo verrebbe ad applicarsi una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità. 2.Tanto premesso, il presente ricorso non merita accoglimento. Infatti la richiesta di applicazione del minimo della pena non equivale ad accettazione della nuova disciplina, ben potendo l'espressione essere riferita al minimo della pena stabilito dalla disciplina previgente. Inoltre il giudice di primo grado, richiamato sul punto dalla Corte di appello, ha positivamente motivato sulle ragioni che portavano a disattendere la richiesta di lavoro sostitutivo, ritenendo che, in relazione alla gravità del fatto, si rivelasse più efficace, in termini di effetti deterrenti e dissuasivi, la sospensione condizionale della ordinaria pena detentiva e pecuniaria. Tale motivazione non è illogica, come sostiene l'imputato, atteso che la concessione delle attenuanti generiche è stata motivata con riferimento non già alla gravità del reato ma bensì al comportamento processuale dell'imputato, ed è pertanto non censurabile da parte di questa Corte.

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