Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46756 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 46756 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
NUCCELLI MARCELLO N. IL 26/05/1974
avverso la sentenza n. 540/2012 TRIBUNALE di MACERATA, del
29/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI

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Data Udienza: 30/10/2013

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Macerata, con sentenza in data 29.11.2012, resa ai sensi
degli artt. 129 e 469 cod. proc. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti
di Nuccelli Marcello, in ordine al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione
della disciplina sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per essere il reato
estinto per intervenuta prescrizione. Il giudicante rilevava la fondatezza della
eccezione sollevata preliminarmente dalla difesa, relativa alla intervenuta

doveva trovare applicazione la più favorevole disciplina dettata dalla legge 5
dicembre 2005, n. 251, in base alla quale il termine prescrizionale risulta pari ad
anni sette e mesi sei.
2. Avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Macerata ha proposto
ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Ancona.
Con unico motivo la parte rileva che ai sensi dell’art. 157, comma 6, cod.
pen., come sostituito dalla legge n. 251/2005, il termine prescrizionale relativo al
delitto di omicidio colposo di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., è raddoppiato.
L’esponente rileva, pertanto, che il termine di cui si tratta non risulta ancora
decorso. Osserva, infine, che anche applicando la disciplina anteriore alle modifiche
introdotte dalla novella del 2005, il termine di prescrizione risulta pari ad anni
quindici.
Considerato in diritto
3. Il ricorso che occupa muove alle considerazioni che seguono.
3.1 Come noto la legge 4 dicembre 2005, n. 251, così detta ex Cirielli, ha
profondamente modificato la disciplina della prescrizione stabilendo che questa, in
via generale, estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della
pena edittale stabilita dalla legge e comunque in un tempo non inferiore a sei anni
se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché
puniti con la sola pena pecuniaria. E però la ex Cirielli ha previsto delle deroghe alla
disciplina introdotta: e tra tali deroghe v’è quella, dettata dall’art. 157, comma 6,
cod. pen., secondo cui sono raddoppiati i termini di prescrizione, per gli omicidi
colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il termine prescrizionale, pertanto,
secondo la vigente normativa, in riferimento al reato di omicidio colposo aggravato
dalla violazione della disciplina concernente la prevenzione degli infortuni sul lavoro,
risulta pari ad anni quindici.
Il Tribunale ha del tutto omesso di considerare la disciplina ora richiamata;
ha erroneamente ritenuto che il regime normativo più favorevole fosse da

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prescrizione del reato, commesso in data 8.11.2004; al riguardo, considerava che

individuare nel novellato art. 157, comma 1, cod. pen. e che fosse già decorso il
termine prescrizionale massimo relativo al delitto in addebito.
3.2 Ciò premesso, si osserva poi che secondo le disposizioni di diritto
intertemporale di cui all’art. 10, commi 2 e 3, legge n. 251/2005, nel caso di
specie, solo all’esito del giudizio di merito, potrà eventualmente trovare
applicazione la più favorevole disciplina dettata in realtà dall’art. 157 cod. pen.,
nella formulazione antecedente alla novella del 2005, in base alla quale per

diminuzione di pena stabilita per effetto delle circostanze attenuanti eventualmente
concesse, secondo il concreto giudizio di bilanciamento effettuato dal giudice. Il
termine prescrizionale massimo, previsto dalla disciplina vigente alla data del fatto,
pari ad anni quindici (trattandosi di delitto punito con pena non inferiore ad anni
cinque), potrà cioè ridursi ad anni sette e mesi sei, solo in caso di riconoscimento
delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla contestata aggravante. In
conclusione, in caso di affermazione di penale responsabilità, qualora l’imputato sia
ritenuto meritevole delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulle
contestate aggravanti, il termine prescrizionale applicabile risulta pari ad anni sette
e mesi sei. E tale evenienza, secondo la predetta disciplina applicabile ratione
temporis, può peraltro venire in rilievo unicamente all’esito del giudizio di merito.
3.3 Tanto chiarito, è poi appena il caso di ribadire (cfr. Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 23944 del 17/04/2013, dep. 03/06/2013, Rv. 255462) che a seguito
delle modifiche introdotte dal d.l. 23.05.2008 n. 92, convertito con modificazioni
nella legge n. 125/2008, nel testo dell’art. 589 cod. pen. è stato inserito l’attuale
comma terzo, che regola specifiche ipotesi di omicidio colposo commesso in
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. E che, al solo fine
di coordinare dette ipotesi con il regime prescrizionale, l’art. 1, comma 1, lett. c)
bis, d.l. n. 92/2008 ha quindi inserito all’art. 157, comma 6, cod. pen., le parole
“589 secondo, terzo e quarto comma”. Come si vede, il Legislatore del 2005 ha
raddoppiato i termini di prescrizione per gli omicidi aggravati dalla violazione delle
norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; di
converso, la novella del 2008, ha disposto l’inasprimento dei massimi edittali della
pena prevista per gli omicidi aggravati ex art. 589 comma 2 (portati da cinque a
sette anni di reclusione), ha introdotto l’ulteriore ipotesi, di cui si fatto cenno, per
gli omicidi commessi con violazione delle norme del codice della strada da soggetti
in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ed
ha interpolato il comma 6, dell’art. 157, cod. pen. al fine di coordinare le già vigenti
disposizioni sul raddoppio del termine di prescrizione, alla nuova formulazione
dell’art. 589 cod. pen.

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determinare il tempo necessario a prescrivere il reato si tiene conto anche della

4. Esclusa, per quanto detto, l’operatività del disposto di cui agli artt. 129
comma 1 e 469 cod. proc. pen., la sentenza predibattimentale in esame deve
essere annullata senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale di Macerata. La
giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da tempo chiarito che la sentenza di
proscioglimento predibattimentale emessa in assenza dei presupposti previsti
dall’art. 469 cod. proc. pen., deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione
degli atti al giudice di primo grado, per l’ulteriore corso (Cass. Sez. U., sentenza n.

8667 del 7.02.2012, dep. 6.03.2012, Rv.252481).
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Macerata per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma in data 30 ottobre 2013.

3027 del 19.12.2001, dep. 25.01.2002, Rv. 220555; Cass. Sez. 2, sentenza n.

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