Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46755 del 17/10/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46755 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Torraco Stefano n. il 21.7.1977
avverso la sentenza n. 13917/2007 pronunciata dalla Corte d’appello
di Torino il 11.7.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 17.10.2013 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Data Udienza: 17/10/2013
Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 11.7.2012, la corte d’appello di
Torino ha integralmente confermato la sentenza in data 7.3.2007 con
la quale il giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Aosta ha condannato Stefano Torraco alla pena di due anni e otto mesi
di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente commesso in Verres il 5.8.2006.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione l’imputato censurando la pronuncia della corte torinese per violazione di legge e vizio di motivazione,
avendo il giudice d’appello, dopo aver giudicato prevalente la circostanza attenuante di cui all’art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90 sulla recidiva reiterata contestata all’imputato, erroneamente e contraddittoriamente escluso la prevalenza, su quest’ultima, anche delle circostanze
attenuantiti generiche pur riconosciute in suo favore.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è manifestamente infondato.
Nel confermare la sentenza di primo grado, la corte d’appello
di Torino ha ribadito come il giudizio di prevalenza delle circostanze
attenuanti generiche sulla recidiva reiterata contestata all’imputato
fosse precluso dal divieto espressamente stabilito dall’art. 69, co. 4,
c.p.; divieto di prevalenza (rispetto alla recidiva reiterata di cui all’art.
99, co. 4, c.p.) esteso a tutte le circostanze attenuanti, con l’unica eccezione (correttamente rispettata nel caso di specie) costituita dalla
circostanza attenuante di cui all’art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90, in
conformità alla pronuncia sul punto emessa dalla Corte costituzionale (sent. n. 251/2012), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 69, co. 4, c.p. (come sostituito dall’art. 3 della 1. n. 251/2005)
nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, co. 5, del d.p.r. n. 309/90 sulla recidiva di
cui all’art. 99, co. 4, c.p..
Al rilievo della manifesta infondatezza del ricorso segue la dichiarazione della relativa inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro L000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.10.2013.