Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46748 del 20/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46748 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARENA ANTONINO N. IL 16/05/1979
avverso il decreto n. 83/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
29/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
letteiseottite le conclusioni del PG Dott. tWIZEMEItt gtAb142o

(4 L A rl

Uditi difensor Avv.;

I44J Vi ùe IrS

Data Udienza: 20/11/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con decreto de129.1.2013 la Corte di appello di Catania – a seguito di
ricorso proposto da ARENA Antonino avverso il decreto emesso il
19.4.2011 dal Tribunale di Catania – ha confermato detto

misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. per la
durata di anni quattro con obbligo ci soggiorno nel comune di residenza
con cauzione e la misura patrimoniale della confisca dei beni, già
sequestrati con precedenti decreti, intestati all’ARENA ed alla moglie
TRICOMI Lorena.
2. Avverso il decreto di conferma propone ricorso per cassazione l’ARENA
deducendo con unico motivo violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b)
c.p.p. per inosservanza od erronea applicazione della legga penale con
riguardo alle leggi 575/1965 e 1423/56 avendo la Corte territoriale
mutuato la pericolosità sociale del ricorrente amplificando i dati fattuali
dei precedenti noti ascritti al proposto e , soprattutto attribuendo
rilevanza ad asseriti contatti del medesimo con ambienti criminali
organizzati sulla base di un procedimento penale conclusosi con una
sentenza di assoluzione, esito del quale la Corte omette di dare
contezza.
3. Il P.G. ha chiesto rigettarsi il ricorso siccome volto a contestare in fatto il
giudizio formulato dal Giudice di merito, fornito – invece – dei necessari
ed idonei passaggi motivazionali, dovendosi rilevare che il ricorrente nell’ambito della sostanziale vaghezza dell’atto di appello – si era
astenuto dal rappresentare la sopravvenienza di tale solo vagamente
indicata decisione assolutoria.
4.

La difesa dell’Arena ha depositato memoria controdeducendo in ordine
alla richiesta del P.G. ed insistendo per l’accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso è inammissibile.
6. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso
soltanto per violazione di legge, in forza della generale disposizione
dell’art. 4, comma decimo, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423,
applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla legge n.
575 del 1965. Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il
vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o
presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà
,

provvedimento con il quale è stata applicata nei confronti dell’ARENA la

inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata
osservanza, da parte del giudice, dell’obbligo, sancito dal comma nono
del citato art. 4, di provvedere con decreto motivato

(Sez.

6,

Sentenza n. 34021 del 23/05/2003 Rv. 226331 Imputato: Largo e altri)
7. Nella specie il ricorrente si duole – peraltro, del tutto genericamente -,
da un lato, dell’amplificazione del valore sintomatico dei precedenti
considerati a suo carico , risolvendosi tale censura in una inammissibile

favorevole del processo a suo carico per appartenenza al clan
“Santapaola-Ercolano”. Per questo aspetto, a parte la evidenziata
autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale,
come rileva il P.G., di tale esito non v’è traccia nell’ambito della
procedura di appello, trattandosi – pertanto – di una allegazione

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inammissibilmente proposta per la prima volta in

questa sede di legittimità.
8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 22.11.2013.

ponderazione in fatto; dall’altro, dell’omessa considerazione dell’esito

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