Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46744 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46744 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMMAROTA GIOVANNI N. IL 19/11/1972
avverso la sentenza n. 2473/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
02/07/2012

Data Udienza: 06/11/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. »r– 417 C t-S i /3E i ‘713 CE.S#2u ■
che ha concluso per ,Q i ; li
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 luglio 2012 la Corte d’appello di Salerno ha confermato la
sentenza emessa dal Tribunale di Salerno nei confronti di Cammarota Giovanni in data
21 maggio 2009, che lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione per i reati
di cui agli artt. 337, 582, 585, in relazione agli artt. 576 – 61, n. 2, c.p., commessi il
24 gennaio 2008 in danno della guardia giurata Remo Melchionda, al fine di opporsi al

accompagnato la moglie colta da malore – che lo aveva invitato ad uscire dalla sala
visite, dapprima inveendo contro il Melchionda con frasi offensive e minacciose, quindi
sferrandogli uno schiaffo, che gli procurava lesioni giudicate guaribili in tre giorni.

2. Avverso la predetta pronuncia della Corte d’appello ha proposto ricorso per
cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto due motivi di doglianza:

a) erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 337 e 357 c.p., per
avere la Corte d’appello erroneamente attribuito alla guardia giurata la qualità di
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, da ritenere insussistente a norma
degli artt. 133 e 134 T.U.L.P.S.: il mero incarico ricevuto da parte del medico del
pronto soccorso, infatti, non può legittimare l’attribuzione alla guardia giurata della
qualifica necessaria perché gli sia assicurata la tutela prevista dall’art. 337 c.p. per i
pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio;

b)

violazione dell’art. 606, lett. b), c.p.p., per avere la Corte distrettuale

erroneamente riconosciuto l’elemento psicologico del reato di resistenza in capo al
ricorrente, senza verificare ed indicare gli elementi di prova da cui ha desunto la
presenza della consapevolezza della qualifica di pubblico ufficiale della persona
intervenuta nell’occasione, unitamente all’aspetto della riconoscibilità della funzione
pubblicistica dalla stessa svolta su espresso incarico del medico ospedaliero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo di ricorso è fondato e ne comporta l’accoglimento.

i

medico di guardia del pronto soccorso dell’Ospedale S. Leonardo – ove aveva

4. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, le guardie giurate,
ancorché in servizio presso pubbliche amministrazioni, svolgono esclusivamente
compiti di tutela delle entità patrimoniali affidate alla loro sorveglianza e non possono
assumere, pertanto, la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio
quando intervengano, al di fuori delle loro attribuzioni istituzionali, per sedare una lite
insorta fra un privato ed un pubblico dipendente (Sez. 6, n. 45444 del 14/11/2008,
dep. 05/12/2008, Rv. 241765; v., inoltre, Sez. 1, n. 8532 del 24/06/1996, dep.

Si tratta di una linea interpretativa che, muovendo dal combinato disposto degli artt.
133 e 134 del T.U.L.P.S., ha posto in evidenza come la guardia giurata particolare,
previa autorizzazione prefettizia (che non può essere concessa “per operazioni che
importino un esercizio di pubbliche funzioni o una violazione della libertà individuale”),
possa essere destinata soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali
(come, ad es., di proprietà immobiliari e mobiliari), rivestendo la qualifica di incaricato
di pubblico servizio allorché svolga un’attività complementare a quella
istituzionalmente affidatagli (come, ad es., quando si accinga ad operare un arresto in
flagranza di furto).
Nè la qualità di pubblico ufficiale potrebbe essere attribuita sulla base dell’abilitazione
loro concessa di stendere verbali fidefacenti, ovvero della possibilità di collaborare a
richiesta delle forze dell’ordine nell’attività di repressione dei reati o di tutela
dell’ordine pubblico. Quanto al primo profilo, infatti, trattasi di attività certativa, non
esplicante effetti all’esterno dell’ufficio, e comunque inidonea a connotare una
pubblica funzione, se disgiunta da un autonomo potere certificativo. Quanto al
secondo profilo, invece, si tratta di funzioni sussidiarie prive di autonomia, non
dissimili – ancorché maggiormente qualificate – da quelle che in certi casi sono
chiamati a svolgere anche i privati cittadini (Sez. 6, n. 28347 del 27/04/2004, dep.
23/06/2004, Rv. 229450).
Ne consegue che, non potendo derivare l’attribuzione della qualifica pubblicistica
dall’esplicazione di un servizio posto al di fuori dei compiti di istituto, e tanto meno da
un’impropria delega di funzioni da parte del soggetto che ne sia rivestito, non è
configurabile il reato di cui all’art. 337 cod. pen. nei confronti della guardia giurata
preposta al servizio di vigilanza di un ospedale, che, a seguito di richiesta proveniente
dal medico di guardia del pronto soccorso, sia intervenuta per sedare una lite verbale
precedentemente intercorsa con l’imputato, il quale, sebbene in tal senso invitato dai

2

19/09/1996, Rv. 205627).

medici del pronto soccorso, si sia rifiutato di allontanarsi dai locali della sala visite ove
si trovava la moglie ed altre pazienti in attesa di visita medica.
Sulla base delle su esposte considerazioni, deve altresì ritenersi logicamente assorbito
il secondo profilo di doglianza articolato nel ricorso.

5. La sentenza impugnata va di conseguenza annullata senza rinvio perché il fatto
all’imputato ascritto sub A) non sussiste. Ne discende, quale logico corollario,

al capo sub B), per il quale va conseguentemente disposto l’annullamento senza rinvio
per difetto della relativa condizione di procedibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo A) perché
il fatto non sussiste, nonché in ordine al reato di cui al capo B), esclusa l’aggravante
contestata, per difetto di querela.

Così deciso in Roma, lì, 6 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

l’esclusione della contestata aggravante del nesso teleologico in ordine al reato di cui

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