Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46740 del 28/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46740 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ROCCO LUIGI N. IL 08/03/1973
avverso la sentenza n. 1965/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
26/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 28/09/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, ESPOSITO
ROCCO LUIGI fu ritenuto responsabile del delitto di lesioni volontarie aggravate
dall’uso di un coltello, in danno del fratello Antonio;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto dal difensore, avv. Raffaele Missere, con il quale si deduce
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della

giudicate sufficienti ad una pronuncia di condanna ancorché rimaste prive di
riscontri;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile alla luce del consolidato principio
secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di
contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti
e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e
logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie,
appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362);
infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto
insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere
al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni
elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità
degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o
illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema;
– che nel caso di specie non è illogica la valutazione di attendibilità del giudice
d’appello in ordine alle dichiarazioni delle persona offesa, alle quali, occorre
ricordare, non si applicano le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc.
pen., potendo essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica rigorosa,
corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012,
Bell’Arte, Rv. 253214); in particolare, il giudice di appello ha correttamente
rilevato che la persona offesa non si è costituita parte civile e le sue dichiarazioni
sono risultate confermate da una serie di altri elementi, quale la segnalazione di
una lite in corso presso l’abitazione; l’intervento dei Carabinieri, con il sequestro
di un coltello intriso di sangue; il ferimento di Esposito Antonio, ancora

prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa,

sanguinanti al momento dell’arrivo dei militari; documentazione sanitaria in atti;
le caratteristiche della lesione riportata riferibile, secondo i referti medici,
l’azione di un’arma da taglio;
– che dunque non è illogica la valutazione di attendibilità del giudice
d’appello in ordine alle dichiarazioni della persona offesa, alle quali, occorre
ricordare, non si applicano le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc.
pen., potendo essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica rigorosa,

dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012,
Bell’Arte, Rv. 253214);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2015
Il consigliere e tensore

Il presidente

corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e

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