Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46734 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46734 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARBAGALLO GIROLAMO ANDREA N. IL 29/10/1978
avverso la sentenza n. 2969/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
07/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ovtm, ,

a,c)

/

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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r11/21211(;1″

Data Udienza: 19/11/2013

Con sentenza del 7 giugno 2012, la Corte di appello di Catania ha confermato
la sentenza emessa dal Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Giarre, il 17 aprile
2009, con la quale BARBAGALLO Girolamo Andrea era stato condannato alla pena
di anni uno di reclusione ed euro 500 di multa quale imputato di ricettazione.
Papone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta violazione di legge
e vizio di motivazione in punto di dolo, in quanto i giudici dell’appello avrebbero
dedotto la consapevolezza della provenienza furtiva esclusivamente dalla circostanza
che l’imputato era contitolare, col nonno deceduto, della azienda presso la quale era
stato rinvenuto il materiale di provenienza furtiva, e per il fatto di aver dichiarato che
tale materiale era stato acquistato presso l’azienda Mazza di Randazzo. Ciò, a dire del
ricorrente, non varrebbe invece ad attestare la sussistenza neppure del dolo eventuale.
Si lamenta, poi, la mancata concessione delle attenuanti generiche e si deduce che il
reato sarebbe comunque prescritto alla data della pronuncia della sentenza di appello.
L’ultimo motivo di ricorso è fondato e lo stesso risulta assorbente, non
sussistendo i presupposti per un proscioglimento nel merito, alla luce delle
motivazioni offerte dai giudici a quibus in punto di responsabilità penale. Il reato,
infatti, risulta contestato come commesso in epoca antecedente e prossima al 17
aprile 2002; pertanto, i dieci anni corrispondenti al termine di prescrizione del delitto
di ricettazione previsto dalla normativa vigente – applicabile nel caso di specie
(contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dai giudici dell’appello che hanno
ritenuto applicabile il previgente limite dei quindici anni), in quanto la sentenza di
primo grado è stata pronunciata il 17 aprile 2009 – risultano spirati in data
antecedente alla pronuncia della sentenza di appello, avvenuta il 7 giugno 2012. La
sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il reato è
estinto per intervenuta prescrizione.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013
Il Presidente
Il Con igliere estensore

OSSERVA

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