Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46732 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46732 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE MARCO ANTONIO N. IL 11/02/1963
avverso la sentenza n. 1173/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
12/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
za,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
9,
111 t C e
1>>191
t ‘l t e i4

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/11/2013

Con sentenza del 12 giugno 2012, la Corte di appello di Bari ha confermato la
sentenza emessa dal Tribunale di Lucera il 20 gennaio 2009 con la quale DE
MARCO Antonio era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro
1.000 di multa quale imputato di tentata truffa ed altro.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale rinnova la eccezione di
nullità del giudizio di primo grado in quanto l’avviso di conclusione delle indagini e
la citazione a giudizio sarebbero stati notificati al difensore, senza che fosse stato ivi
eletto domicilio, anziché al domicilio dichiarato, deducendosi che si tratterebbe di
nullità assoluta. Si lamenta, poi, che sia stata affermata la responsabilità
dell’imputato solo sulla base delle dichiarazioni della parte offesa e si censura la
utilizzazione delle dichiarazioni del DE MARCO anche dopo che aveva già reso false
dichiarazioni. Si deduce ancora, sempre reiterando questioni già prospettate e
disattese in appello, che erroneamente i giudici del merito non abbiano ritenuto di
assorbire le false dichiarazioni di cui al capo B) nella tentata truffa.
Il ricorso è palesemente destituito di fondamento giuridico. Quanto alla
eccezione in rito, va ribadito, infatti, che la nullità derivante dalla esecuzione della
notificazione del decreto di citazione presso il difensore di fiducia anziché nel
domicilio dichiarato o eletto dell’imputato deve ritenersi sanata se non dedotta
tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma
1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, nonché alle regole di deducibilità di cui
all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen. (ex
plurimis, Cass., Sez. IV, n. 15081 dell’8 aprile 2010). Per altro verso, fondandosi la
eccezione su atti delle indagini preliminari contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero, era onere del ricorrente produrre la base documentale sulla quale la
eccezione si fondava, dal momento che è stato soltanto affermato — ma non
documentato — che la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini e la
citazione fossero stati notificati ad un domicilio diverso da quello legalmente
dichiarato od eletto dall’imputato a seguito degli avvisi e degli ammonimenti di rito.
Le restanti censure si limitano a riprodurre le medesime questioni già dedotte
in appello, senza alcuna specifica e articolata doglianza — se non generiche
contestazioni — alle motivate deduzioni svolte da giudici del gravame, i quali hanno
puntualmente rievocato le plurime fonti di prova dalle quali è stata anche
documentalmente desunta la responsabilità dell’imputato in ordine ai reati al
medesimo contestati. La falsità delle dichiarazioni sulle proprie generalità concorre,
poi, pacificamente, con il reato di tentata truffa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

OSSERVA

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013
Il Presidente

Il Co sigliere estensore

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