Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46730 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46730 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARBOGNIN DANIELE N. IL 05/08/1953
avverso la sentenza n. 16/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
17/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,4′ .)T1.4
che ha concluso per 0444,,,vdr
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
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Data Udienza: 19/11/2013

I.

Con sentenza del 17 ottobre 2012, la Corte di appello di Venezia ha confermato
la sentenza emessa il 1 aprile 2009 dal Tribunale di Verona, Sezione distaccata di
Legnago, con la quale CARBOGNIN Daniele era stato condannato alla pena di mesi
otto di reclusione per il reato di danneggiamento e a mesi uno di arresto ed euro 100
di multa per la contravvenzione di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta vizio di
motivazione in quanto i giudici dell’appello non avrebbero congruamente apprezzato
le varie emergenze probatorie dalle quali emergevano dubbi circa la identificazione
dell’imputato, travisando al contrario alcune risultanze. Si lamenta anche che la Corte
non si sarebbe pronunciata sulla prescrizione del rato contravvenzionale di cui al
capo B) sollecitata anche dal pubblico ministero e dalla difesa.
Il primo motivo di ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente
si limita a prospettare una alternativa ricostruzione della vicenda oggetto di
imputazione e della responsabilità, sulla base esclusivamente di deduzioni in punto di
fatto, per di più articolate in forza di argomentazioni del tutto aspecifiche. Il motivi
risulta pertanto solo formalmente evocativi del prospettato vizio di legittimità, ma in
concreto l’enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato
esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione delle
relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate
sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti — essenzialmente
riguardanti la identificazione dell’imputato – in relazione ai quali il ricorrente ha
svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto,
estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.
E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, in quanto la contravvenzione risulta
prescritta in data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello. Deve pertanto
essere pronunciato l’annullamento senza rinvio in riferimento al reato di cui al capo
B) con la eliminazione della relativa pena.

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui
al capo B) perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa
pena di mesi uno di arresto ed euro 100,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto
il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

OSSERVA

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