Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46729 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 46729 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: FRANCO AMEDEO

Data Udienza: 30/10/2013

SENTENZA
sull’istanza ex art. 625 bis cod. proc. pen. proposta dal Presidente della IV
Sezione di questa Corte;
avverso la sentenza emessa il 21 dicembre 2012 dalla IV Sezione di questa
Corte nei confronti di Guzzo Gaetano Mirko;
udita nella udienza in camera di consiglio del 30 ottobre 2013 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto dell’istanza;
Osserva
L’istanza è fondata e va accolta.
Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il 24/01/2012 il
G.U.P. presso il Tribunale di Cagliari applicò a Guzzo Gaetano Mirko, imputato
del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), 2 sexies del codice della strada, la
pena di € 1.800,00 di ammenda (di cui 1.000,00 in sostituzione della pena detentiva di giorni 4 di arresto), disponendo la sospensione della patente di guida
per anni uno. Il giudice, inoltre, revocò la sospensione condizionale della pena
concessa con sentenza del Tribunale di Trapani del 6.04.2007, irrevocabile il
18.05.2007, limitatamente alla pena di 1 anno e 11 mesi di reclusione inflitta
per il reato di omicidio colposo.
Avverso tale statuizione Guzzo Gaetano Mirko, a mezzo del suo difensore,
propose ricorso per cassazione deducendo:
1) erronea applicazione dell’art.168 comma 1 n.1 c.p. in quanto veniva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente
concesso in altro processo, sebbene la pena irrogata nel presente processo al ricorrente fosse soltanto pecuniaria;
2) mancata concessione della sospensione condizionale della pena nono-

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stante la richiesta ex art. 444 comma 3 c.p.p.;
3) mancanza di motivazione sul diniego della sospensione condizionale
della pena.
La quarta sezione di questa Corte, con sentenza n. 4983/2013 emessa il
21.12.2012 e depositata il 31.1.2013, dichiarò inammissibile il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Tuttavia, per un evidente errore materiale, la decisione ha riguardato soltanto il secondo ed il terzo motivo di ricorso, mentre la sentenza, pur avendolo
riportato, ha poi totalmente omesso di esaminare e di statuire sul primo motivo
di ricorso con il quale si censurava l’erronea revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.
Stante il mancato esame di un decisivo motivo di ricorso, la detta sentenza
n. 4983/2013 deve dunque essere revocata e si deve di conseguenza procedere
all’esame dell’originario ricorso per cassazione.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il Gip del tribunale di Cagliari ha erroneamente ritenuto che l’applicazione
di una pena pecuniaria per un reato successivo a quello la cui esecuzione sia sospesa, configuri una ipotesi di revoca di diritto della sospensione condizionale
della pena precedentemente ottenuta in altro processo. Ciò però costituisce violazione dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., secondo il quale, salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164, la sospensione condizionale della pena
è revocata di diritto solo qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta
un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta
una pena detentiva, non una pena pecuniaria.
Nella specie, il Gip non ha applicato all’imputato una pena detentiva ma
solo una sanzione pecuniaria di € 1.800,00. La sentenza è quindi erronea e va
annullata in parte qua perché, in assenza dei presupposti di legge, ha revocato il
beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso
il altro processo.
Deve invero confermarsi il principio che la successiva condanna a pena
pecuniaria, anche se frutto della conversione di una pena detentiva, non integra
una ipotesi di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ottenuta in passato.
Può invero ricordarsi che la Corte costituzionale, con ord. n. 73 del 1981,
dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. nella parte
in cui non prevede che la sospensione condizionale della pena “sia revocabile
nei confronti del condannato il quale, nei termini stabiliti, commetta un delitto
ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena
pecuniaria”, sottolineando che l’art. 168 configura tassativamente le ipotesi di
revoca di diritto della sospensione condizionale della pena e che l’eventuale
accoglimento della questione devolutale avrebbe comportato una pronuncia additiva con la introduzione di una nuova ipotesi di revoca obbligatoria, in contrasto con il principio di legalità, che preclude al giudice delle leggi la creazione d .
una norma sostanziale dalla quale far discendere effetti contra reum.

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Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, poi, la condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (Sez. V,
17.1.2011, n. 15785, Scacco, m. 250162; conf. Sez. 1, 20.1.2009, n. 5638, Poli,
m. 242451; Sez. I, 2.10.2008, n. 41216, Drame, m. 242249; Sez. I, 6.5.2008, n.
20289, Muzzolan, m. 239993). Invero, l’art. 57 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, prevede che «per ogni effetto giuridico», la pena pecuniaria si considera
sempre tale, «anche se sostitutiva della pena detentiva».
Può inoltre osservarsi che, nella sua succinta motivazione, la sentenza impugnata non dà conto della violazione di obblighi imposti all’imputato ex art.
165 cod. pen., dimostrando così che l’unica ragione delle revoca del beneficio
precedentemente concesso consisteva nella successiva applicazione della pena
pecuniaria.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente alla parte in cui dispone la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena concessa all’imputato con la precedente sentenza del tribunale
di Trapani.
In ordine agli altri due motivi di ricorso deve ovviamente essere confermata — non essendo riscontrabili in questa parte meri errori materiali – la decisione
adottata dalla sentenza n. 4983/2013, la quale ha osservato che l’accordo intervenuto tra le parti non era subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena, come si può desumere dalla lettura del verbale di udienza
in camera di consiglio davanti al G.I.P. del Tribunale di Cagliari in data 24
gennaio 2012 allegato al ricorso.
Nel resto, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
revoca la sentenza della quarta sezione di questa Corte n. 4983/2013 emessa il 21.12.2012, depositata il 31.1.2013, ed annulla senza rinvio la sentenza del
Gip del tribunale di Cagliari emessa il 24.1.2012 nei confronti di Guzzo Gaetano Mirko limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 30
ottobre 2013.

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