Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46728 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 46728 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Di Modugno Fabio Leonardo, nato a Bisceglie il
18.1.1993;
avverso l’ordinanza emessa il 28 aprile 2013 dal tribunale del riesame di
Trani;
udita nella udienza in camera di consiglio del 30 ottobre 2013 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Svolgimento de/processo
Con decreto del 4.4.2013 il Gip del tribunale di Trani dispose il sequestro
preventivo di un locale sito in Bisceglie con i relativi macchinari e strumenti,
attrezzature telematiche e informatiche, somme di denaro, nei confronti di Di
Modugno Fabio Leonardo, in relazione al reato di cui all’art. 4, commi 4 bis e 4
ter, legge 401/89, per aver esercitato e/o consentito, in qualità di titolare del
centro telematico denominato “Leaderbet”, con sede in Bisceglie, attività di accettazione e raccolta anche per via telematica di scommesse su eventi calcistici
e, comunque, per avere favorito l’accettazione e la raccolta delle stesse, in assenza di autorizzazione di polizia, richiesta ai sensi dell’art. 88 TULPS, e di
concessione dell’AAMS, attraverso l’utilizzo del mezzo telematico.
Osservò il tribunale: che il Di Modugno risultava affiliato con le società
LB Group Limited, LB Casino Limited e LB Poker Limited (di, seguito per
brevità Leaderbet) con sede in Malta, titolari di licenza in quella nazione; – che
la concessione non era stata mai rilasciata alle società maltesi che erano state

Data Udienza: 30/10/2013

costituite solo nel 2011. Dopo una lunga dissertazione sulla ben nota giurisprudenza della Corte di giustizia europea soprattutto in relazione alle vicende riguardanti la società Stanley, il tribunale ha ritenuto che i principi enunciati dalla Corte di giustizia con le sentenza Placanica e Costa e Cifone nonché dalle
successive sentenze di questa Corte, non sarebbero invece applicabili al sistema
informatico di gestione delle scommesse introdotto dalla società maltese “Leaderbet”, nella cui rete opera anche il ricorrente, perché: – non vi è stata partecipazione alle gare indette nel 2006; – non vi è stata manifestazione di interesse a
partecipare a quelle gare e quindi non c’è stata la scelta di non partecipare a
causa della non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato; – l’apprestato sistema concessorio risponde senz’altro a motivi imperativi di
carattere generale, essendo diretto a prevenire fenomeni infiltrativi della criminalità organizzata, frodi, usura e riciclaggio; – pertanto la società maltese, costituita solo nel 2011, non ha subito alcuna penalizzazione per tale verso, non può
dolersi delle condizioni di gara del bando del 2006, può entrare nel mercato alla
scadenza delle attuali concessioni oppure al momento dell’ampliamento delle
stesse o, ancora, per effetto del subentro in una concessione già rilasciata, nella
ricorrenza dei presupposti soggettivi, divenendo in tal caso soggetto legittimato
eventualmente a dolersi di restrizioni illegittimamente imposte ai concessionari.
L’indagato propone personalmente ricorso per cassazione deducendo:
1) inesistenza della condotta delineata dalla p.g.; violazione dell’art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401. Osserva che egli si limita a mettere a disposizione
del pubblico i servizi e le tecnologie per inoltrare le scommesse all’allibratore
maltese LB Group Ltd, che rimane l’unico soggetto ad organizzare, gestire,
promuovere ed offrire le scommesse, organizzando i palinsesti, gestendo le
quote, incassando le poste e pagando le vincite, assumendo a proprio carico l’intero rischio d’impresa; attività alle quali il ricorrente resta assolutamente estraneo, come chiaramente indicato dal contratto di affiliazione esibito alla p.g. e
depositato presso la Questura, unitamente alla richiesta di rilascio della licenza
ex art. 88 Tulps. Osserva che l’art. 4 della 1. 401/1989 disciplina l’attività di organizzazione, promozione e raccolta di scommesse sportive. Per tali si intendono le condotte dei soggetti che sopportano il rischio d’impresa dell’allibratore e
non certo quelle degli affiliati che si limitano, sulla base di un contratto di collaborazione commerciale, a trasmettere i dati delle richieste dei clienti
all’allibratore e a dargli notizia dell’esito della transazione. Si tratta di una mera
prestazione di servizi, che non ha alcuna attinenza con l’attività di raccolta di
scommesse tecnicamente intesa.
2) Violazione dell’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 43 e 49 del Trattato
CE – Disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per
sviamento. Lamenta che il tribunale del riesame ha errato nel ritenere che i
principi statuiti dalla Corte di giustizia non si applicherebbero a LB Group Ltd
perché questa società non sarebbe discriminata nell’accesso al mercato italiano
solo sulla base dei bandi 1999 e 2006, ai quali, evidentemente, non poteva partecipare, essendosi costituita nel 2011. Il tribunale ha però omesso di valutare
quanto avvenuto nel corso del nuovo bando 2012 ed evidenziato dalla difesa
durante la discussione orale; e conseguentemente ha omesso di prendere atto

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della illegittimità del nuovo bando di gara (per motivi in parte identici a quelli
già censurati dalla Corte Europea di Giustizia nella sentenza Costa Cifone) che
ha escluso il bookmaker LB Group Ltd (a cui fa capo il marchio d’impresa Leaderbet, che caratterizza la raccolta) dal mercato italiano. Il ricorrente ricorda
dettagliatamente la giurisprudenza europea e le ragioni di contrasto con la stessa della normativa italiana sulla raccolta delle scommesse, la cui finalità è palesemente quella di creare un monopolio fiscale e non di perseguire la tutela
dell’ordine pubblico e del consumatore e di contrastare l’infiltrazione malavitosa. Evidenzia quindi che LB Group Ltd è venuta a trovarsi, in occasione del
nuovo bando di gara del 2012, nella stessa identica situazione nella quale si era
trovata la Stanley Bet International Ltd e che aveva formato oggetto della decisione della Corte di giustizia. Con riferimento al bando di concessioni del 2012,
quindi, la situazione di LB Group Ltd è sovrapponibile a quella di StanleyBet
International e Golbet Sportwe, in quanto le disposizioni del nuovo bando hanno imposto, ancora una volta e piuttosto chiaramente, restrizioni alla libertà di
stabilimento (art. 43) e alla libera prestazione di servizi (art. 49) con il chiaro
intento di ostacolare e/o scoraggiare l’esercizio di tali libertà da parte degli operatori comunitari, ripercorrendo pedissequamente gli aspetti del bando 2006 già
censurati dalla sentenza Costa-Cifone. Espone quindi le disposizioni del nuovo
bando che hanno impedito alla LB Group Ltd la libera partecipazione alla gara
a parità di condizioni con le altre società già munite di concessione, anche per
la mancata previsione di strumenti di reale perequazione delle posizioni degli
operatori. Fra le altre disposizioni, ricorda che il nuovo bando ripropone in modo identico, con un semplice “copia ed incolla”, l’ipotesi di decadenza già censurata dalla Corte Europea con la sentenza “Costa-Cifone” presente nell’art. 23
dello schema di convenzione di concessione. Ipotesi peraltro rafforzata da una
responsabilità connessa alla continuità nell’erogazione dei servizi di gioco (art.
22), che richiederebbe la presenza costante di un dipendente del concessionario
all’interno di ciascun negozio.
Motivi della decisione
Va preliminarmente rilevato che il ricorrente, in data 29 ottobre 2013, ha
fatto pervenire in cancelleria regolare dichiarazione di rinuncia al presente ricorso per cassazione, essendo sopravvenuto un provvedimento del Gip del tribunale di Trani che ha fatto venir meno il suo interesse a coltivarlo.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse.
Stante il motivo della dichiarazione di inammissibilità, ed anche alla luce
del contenuto dei motivi di ricorso, non si deve far luogo alla condanna alle
spese e ad una somma in favore della cassa delle ammende.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema i Cassazione, il 30
ottobre 2013.

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