Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46727 del 30/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 46727 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AZZALINI MAURO N. IL 08/03/1962
avverso l’ordinanza n. 19/2013 TRIB. LIBERTA’ di TRIESTE, del
04/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
le /sentite le conclusioni del PG Dott. f”,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 30/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 4.4.2013, ha respinto l’appello
proposto ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento con il
quale, in data 6.3.2013, il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la
richiesta di revoca parziale di un sequestro preventivo funzionale alla confisca

di cui all’art. 10-ter d.lgs. 74\2000, per avere, quale legale rappresentante e
liquidatore della «TECSIP s.r.I.», omesso il versamento nei termini dell’IVA dovuta
per l’anno 2009 per un importo pari ad euro 95.818,00.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, osservando
di aver richiesto la revoca o la riduzione della misura cautelare reale al fine di
provvedere all’estinzione del debito d’imposta previa adozione, da parte
dell’autorità giudiziaria, di ogni cautela ritenuta necessaria a vincolare a tale
scopo le somme sequestrate.
Aggiunge che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le ragioni
dell’Erario risultano soddisfatte mediante la misura applicata e la successiva
confisca, in quanto le somme sequestrate, confluendo indistintamente su un
conto gestito da Equitalia Giustizia e venendo poi devolute definitivamente allo
Stato in forza di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Fondo Unico
di Giustizia e, successivamente, ripartite, non sarebbero destinate all’estinzione o
decurtazione del debito d’imposta, nulla risultando in tal senso dalla vigente
legislazione.

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge,
rilevando che il Tribunale avrebbe assunto la propria decisione in evidente
contrasto con le finalità perseguite dal legislatore attraverso la previsione del
sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, neppure indicando le ragioni
per le quali detta misura ablativa debba ritenersi satisfattiva del debito tributario,
offrendo, così, una motivazione meramente apparente.

4. Con un terzo motivo di ricorso osserva, infine, che il provvedimento
impugnato si porrebbe in contrasto con gli artt. 62 n. 6, 62-bis, 133 cod. pen.,
187 cod. proc. pen. e 111 Cost. venendogli di fatto impedito di soddisfare il
debito tributario e darne prova nel successivo giudizio beneficiando

1

delle

per equivalente eseguito nei confronti di Mario AZZALINI, indagato per il reato

conseguenze.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è inammissibile.

diversi aspetti, la negata possibilità di ottenere la revoca o la progressiva
riduzione del sequestro preventivo, finalizzato alla successiva confisca per
equivalente, di somme reperite sui conti correnti suoi e della società da lui
rappresentata al fine di adempiere al debito tributario conseguente all’omesso
versamento dell’IVA.
Conseguentemente, i motivi di ricorso possono essere trattati
congiuntamente.
Il Tribunale ha confermato il provvedimento emesso dal Giudice per le
indagini preliminari rilevando come il soddisfacimento delle ragioni dell’erario sia
soddisfatto dalla misura applicata, evitando anche indebiti duplicazioni del debito
tributario come paventato dall’appellante, cosicché non vi sarebbero state
ragioni per ritenere accoglibile la richiesta formulata.
Il provvedimento impugnato appare conforme a legge e sostenuto da
motivazione che, sebbene sintetica, risulta del tutto adeguata e non può certo
dirsi meramente apparente.

6. Ciò posto, deve ricordarsi che l’estensione anche ai reati tributari di cui al
d.lgs. 74\2000 della confisca per equivalente, già prevista dall’art. 322-ter cod.
pen. per alcune ipotesi di reato contemplate dal codice penale, è stata disposta
dall’ art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 al fine di meglio
contrastare la criminalità finanziaria con strumenti incidenti direttamente sul
patrimonio dei contravventori.
Ciò avviene colpendo beni corrispondenti per valore al prezzo o al profitto
del reato, indipendentemente da un nesso pertinenziale tra il reato e il bene da
confiscare, al fine di sottrarre al responsabile del reato qualsivoglia vantaggio
economico dallo stesso derivante.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi
pacifico, con riferimento ai reati tributari, che il sequestro preventivo finalizzato
alla confisca per equivalente possa essere disposto non soltanto per il prezzo, ma
anche per il profitto del reato, in ragione dell’integrale rinvio alle «disposizioni di

2

La questione prospettata dal ricorrente riguarda unicamente, sebbene sotto

cui all’articolo 322-ter del codice penale», contenuto nell’art. 1, comma 143,
della legge n. 244 del 2007 (Sez. III n.17465, 10 maggio 2012; Sez. III n.35807, 6
ottobre 2010; Sez. III n. 25890, 7 luglio 2010).
Si è inoltre precisato, sempre con riferimento ai reati di cui al d.lgs. 74\2000,
che detto sequestro va riferito all’ammontare dell’imposta evasa, che costituisce
un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita
e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di «profitto», costituito dal risparmio
economico da cui consegue l’effettiva sottrazione degli importi evasi alla loro

gennaio 2012. V. anche SS.UU. n. 18374, 23 aprile 2013).
La quantificazione del risparmio di cui si è appena detto è comprensiva del
mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito
all’accertamento del debito tributario (Sez. V n.1843, 17 gennaio 2012. V. anche
Sez. III n. 11836, 13 marzo 2013 ).
Si è inoltre evidenziata la necessità, da parte del giudice del merito, di una
valutazione sul valore dei beni sequestrati, al fine di verificare il rispetto del
principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a
vincolo cautelare, al fine di evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei
confronti del destinatario (Sez. III n.17465\2012, cit.; Sez. III n.41731, 25
novembre 2010).
Il sequestro non può, conseguentemente, riguardare beni di valore
eccedente il profitto del reato (Sez. III n.1893, 18 gennaio 2012, Sez. III n.10120,
11 marzo 2011; conf. Sez. V n.2101, 18 gennaio 2010. V. anche Sez. III n. 30140,
24 luglio 2012).

7. Considerando, inoltre, le finalità dell’istituto in esame, la medesima
giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che la misura reale può essere
legittimamente mantenuta fino a quando permane l’indebito arricchimento
derivante dall’azione illecita, che cessa con l’adempimento dell’obbligazione
tributaria (Sez. III n. 46726, 3 dicembre 2012; Sez. III n. 10120, 11 marzo 2011),
evidenziando anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 322 ter cod. pen. ed 1, comma 143, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 per la parte in cui, nel prevedere la confisca per
equivalente anche per i reati tributari previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,
contrasterebbero, nel caso di sanatoria della posizione debitoria con
l’Amministrazione finanziaria, con gli artt. 23 e 25 Cost., in quanto la restituzione
all’Erario del profitto del reato fa venir meno lo scopo principale perseguito con la
confisca, escludendo la temuta duplicazione sanzionatoria (Sez. III 10120\2011,
cit.).

3

destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo (così Sez. III n. 1199, 16

Non si è ritenuto invece sufficiente, ai fini della revoca della misura,
l’esistenza di un accordo con l’amministrazione finanziaria finalizzato
all’estinzione del debito tributario, ancorché seguito dal pagamento di parte delle
rate, in quanto tale evenienza non esclude comunque la disponibilità, per
l’indagato, di almeno una parte del profitto del reato (Sez. III n. 30140, 24 luglio
2012, non massimata).
Nella stessa occasione si è anche affermato, richiamando analogo
precedente relativo ad altra fattispecie delittuosa (Sez. VI n. 36095, 17 settembre

confisca per equivalente non sono suscettibili di sostituzione mediante rilascio di
garanzia fideiussoria per un ammontare corrispondente al profitto del reato,
atteso che, altrimenti, verrebbe frustrata la finalità della misura cautelare, diretta
a sottrarre all’indagato la disponibilità del patrimonio, che invece risulterebbe
invariata per lo spostamento del vincolo sul denaro del garante.
Successivamente il principio è stato ribadito ribadito (Sez. III n. 33587, 31
agosto 2012) affermando, in altra occasione, anche l’irrilevanza di un eventuale
accordo transattivo con l’amministrazione finanziaria (Sez. III n. 11836\2013,
cit.).

8. La lettura delle disposizioni in tema di sequestro preventivo finalizzato alla
confisca di valore per i reati tributari offerta dalla giurisprudenza richiamata
appare del tutto condivisibile, in quanto evidenzia la possibilità di assicurare le
finalità di cautela sottese all’applicazione della misura reale evitando che la
stessa incida più del dovuto sul destinatario.
É inoltre pacifico, come affermato nel provvedimento impugnato, che le
esigenze dell’erario risultino pienamente assicurate, avuto riguardo alle ricordate
modalità di individuazione del profitto, attraverso tale appropriato strumento,
risultando conseguentemente prive di rilievo le deduzioni svolte dal ricorrente
sulla destinazione delle somme dopo la confisca, questione rispetto alla quale il
ricorrente non può comunque avere interesse.
Non va peraltro sottaciuto come, dall’esame del ricorso e del provvedimento
impugnato, risulti di tutta evidenza la estrema genericità della richiesta di revoca
o riduzione del sequestro formulata dal ricorrente al Pubblico Ministero e respinta
dal G.I.P., essendosi egli limitato alla apodittica affermazione di voler provvedere
al pagamento anche previa adozione da parte dell’autorità giudiziaria di
specifiche cautele finalizzate al preventivo vincolo di destinazione delle stesse,
senza che risulti alcun preventivo accordo o contatto con l’erario e pur risultando
l’importo del denaro liquido sequestrato di gran lunga inferiore a quello
complessivo dell’imposta evasa, peraltro al netto delle sanzioni e di altri oneri.

4

2009), che le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla

La misura applicata, inoltre, non preclude affatto al ricorrente la possibilità
procedere ad un adempimento tardivo ottenendo i conseguenti benefici, non
essendo affatto necessario che egli vi provveda proprio utilizzando le somme
attualmente sottoposte a vincolo reale né una tale evenienza comporterebbe,
come paventato, una illegittima duplicazione del debito tributario che, come si è
visto in precedenza, risulta scongiurata dalla lettura delle disposizioni applicabili
nella fattispecie offerta dalla richiamata e condivisa giurisprudenza.

declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in data 30.10.2013

9. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA