Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46722 del 03/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 46722 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CACCHIARELLI GIAN LUIGI N. IL 09/12/1958
avverso l’ordinanza n. 78/2012 TRIB. LIBERTA’ di MACERATA, del
07/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
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Data Udienza: 03/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 7 gennaio 2013 il Tribunale di macerata in funzione di Giudice del
Riesame rigettava la richiesta di riesame proposta da CACCHIARELLI Gianluigi avverso il
decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. con provvedimento del’11 dicembre 2012
in relazione al reato di cui all’art. 2 del D.L.vo 74/00

CACCHIARELLI seppure non contenesse l’enunciazione delle condotte ascrivibili all’indagato
indicava le norme violate e che rientrava nel potere del Tribunale del Riesame integrare i
contenuti del provvedimento del P.M. mediante rinvio agli elementi di indagine acquisiti dalla
Polizia Giudiziaria, senza che rilevasse in contrario – in termini di nullità del decreto del P.M. la
circostanza che tra i nominativi enunciati nel decreto delle persone sottoposte ad indagini non
figurasse quello del CACCHIARELLI. Rilevava, poi, il Tribunale, quanto alle esigenze probatorie
poste a base del provvedimento ablativo che esse si desumevano dalla necessità di ricostruire
l’attività delle aziende – segnatamente di quelle facenti capo al CACCHIARELLI – in relazione
ad un accertato giro di emissione di fatture per operazioni inesistenti che vedeva coinvolte
numerosissime società, tra le quali, appunto, quelle riconducibili al CACCHIARELLI.
1.3 Per l’annullamento del detto provvedimento ricorre CACCHIARELLI Gianluigi a mezzo
del proprio difensore fiduciario deducendo violazione della legge processuale penale (art. 253
cod. proc. pen.) per assenza assoluta di motivazione, mancando la descrizione delle condotte
penalmente rilevanti tale da impedire anche la verifica del rapporto di pertienzialità tra il reato
e le cose sequestrate e mancando anche la specifica indicazione della qualità di tali cose (se,
cioè, corpo del reato o cose pertinenti al reato). Rileva al riguardo che stante la mancata
indicazione nel decreto di sequestro delle ragioni giustificatrici di tale provvedimento non era
possibile una integrazione della motivazione sul punto da parte del Giudice del Riesame, che
così operando è incorso nella violazione di legge denunciata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. E’ pacifico che il decreto di perquisizione e di sequestro probatorio
correlato emesso dal P.M. indicava, quanto alla condotta violata, soltanto l’enunciazione del
titolo della norma icriminatrice (art. 2 del D. L.vo 74/00); è altrettanto pacifico che in tale
decreto non figurasse il nome del CACCHIARELLI tra le persone indagate, così come è
incontestato che il decreto del P.M. fosse carente in merito alla indicazione degli elementi
giustificativi della perquisizione e del sequestro. A fronte di tali carenze, esposte dal Tribunale
del riesame nel corpo della motivazione, risulta che il Tribunale ha poi operato una
integrazione della motivazione carente attraverso il richiamo ad indagini di P.G. che vedevano
il CACCHIARELLI coinvolto nelle condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti e
che le aziende a lui riconducibili si prestassero a tale attività.
1

1.2 Osservava il Tribunale che il provvedimento cautelare emesso nei confronti del

2. E’ noto l’orientamento di questa Corte circa i poteri di integrazione della motivazione da
parte del Tribunale del Riesame rispetto ad un provvedimento del P.M. carente sotto l’aspetto
argomentativo: in proposito è stato ripetutamente affermato che “Il potere del giudice del
riesame di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro ai sensi del
combinato disposto degli artt. 324, settimo comma, e 309, nono comma, cod. proc. pen. non è
esercitabile allorquando il requisito della motivazione e della enunciazione dei fatti sia del tutto
carente, come nel caso della sola indicazione delle norme di legge violate, dovendo, in tali

in proc. Gargiulo, Rv. 242268; Sez. 6^ 24.5.20102 n. 25631, P.M. in proc. Piscopo e altro, Rv.
254161, laddove le integrazioni del Tribunale del Riesame si siano limitate a meri richiami al
provvedimento del P.M. con clausole di stile).
3. E’ innegabile che al tribunale del riesame va riconosciuto il potere, ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 324 comma 7 cod. proc. pen. e all’art. 309 comma 9 stesso
codice, di integrare le carenze motivazionali del provvedimento di sequestro disposto dal P.M,:
ma laddove il provvedimento “genetico” sia carente dei motivazione e si limiti ad enunciare la
sola norma di legge violata, tale potere integrativo non può essere esercitato.
3.1 Né può valere a rendere legittimo il potere integrativo la circostanza – enunciata nel
provvedimento impugnato – della esistenza di esigenze probatorie specificamente indicate dal
P.M. e riportate per sintesi nel testo del provvedimento impugnato, in quanto quest’ultimo, per
la genericità delle argomentazioni relative, con riguardo alla posizione del CACCHIARELLI, sia
alla configurabilità astratta del reato a suo carico, sia alla sua riconducibilità, sia alle condotte
in concreto poste in essere, denuncia comunque un vizio motivazionale che non consente di
comprendere quali fossero le ragioni giustificatrici delle perquisizione e del sequestro contenute
nel provvedimento del P.M.
Sotto questo profilo l’integrazione operata dal Tribunale appare quindi illegittima, oltre che
del tutto generica senza il minimo richiamo al provvedimento del P.M. ma espressione di un
autonomo potere di completamento della lacuna motivazionale i non consentito dal sistema
Si impone quindi un annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio
limitatamente alla posizione di CACCHIARELLI Gianluigi.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio del P.M. in
data 11.12.12., limitatamente alla posizione di CACCHIARELLI Gian Luigi.
Così deciso in Roma 3 maggio 2013
Il Consiglier

ensore

Il Presidente

ipotesi, essere rilevata la nullità del decreto impugnato.” (Sez. 3^ 26.11.2008 n. 47120, P.M.

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