Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46712 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 46712 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Ferrante Mario, n. a Napoli il 22/07/1955;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli in data 29/10/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale A. Montagna, che ha concluso per l’inammissibilità;
udite le conclusioni dell’Avv. P. Armellini, in sostituzione dell’Avv. Santini, che si
è riportato ai motivi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29/10/2012 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Napoli emessa a seguito di rito abbreviato, ha
rideterminato nei confronti di Ferrante Mario la pena in quella di mesi sei di
reclusione ed euro 8.000 di multa per il reato di raccolta e trasporto di rifiuti

Data Udienza: 17/10/2013

speciali non pericolosi di cui all’art. 6 comma 1, lett. d), del d.l. n. 210 del 2008 ,
previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva.

2. Ha proposto ricorso personalmente l’imputato che con un unico motivo
lamenta la violazione dell’art. 6 cit; infatti, mentre la norma impone che la
misurazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti sia effettuata da tecnici
dell’Arpac, nella specie la stessa, contrariamente a quanto argomentato dai
giudici, è stata effettuata da soli agenti di p.g.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
La doglianza del ricorrente, invocando una irrituale procedura di quantificazione
dei rifiuti raccolti, pare muovere dal presupposto che ai fini della configurabilità
del reato di cui all’art. 6, comma 1, lett. d), del d.l. n. 172 del 2008, conv. in I.
n. 210 del 2008 (come richiamato dall’arti, comma 7 ter, del d.l. n.196 del
2010, conv. in I. n.1 del 2011), nella specie consistito appunto, come da
addebito, nella raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, sia necessario che
detti rifiuti oltrepassino i limiti volumetrici e dimensionali previsti dal comma 1,
lett.a) del medesimo art.6 e che tale circostanza debba, poi, essere accertata dal
solo personale dell’Arpac e non anche da altri organi (in particolare di polizia).
Entrambi i presupposti, tuttavia, non sono rinvenibili nella normativa di
riferimento.
Se infatti è ben vero che l’art. 6, comma 1, lett. a) del d.l. n. 172 cit., sanziona
la condotta di chiunque abbandoni, scarichi, depositi sul suolo o nel sottosuolo o
immetta nelle acque superficiali o sotterranee o incendi “rifiuti pericolosi, speciali
ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri
cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza e larghezza
superiori a cinquanta centimetri”, è altrettanto indubitabile che l’art. 6, comma
1, lett. d), sanziona invece, espressamente, la raccolta ed il trasporto in
mancanza dell’autorizzazione, unicamente “di rifiuti non pericolosi” al n. 1, e di
“rifiuti pericolosi” al n.2, senza ulteriori specificazioni dimensionali o di peso. Ne
consegue che, a differenza di quanto previsto con riferimento alle condotte di cui
alla lettera a), il legislatore ha ritenuto penalmente rilevante il fatto della
raccolta e del trasporto a prescindere da ulteriori requisiti, solo essendo
necessario, evidentemente, che raccolta e trasporto si riferiscano, ovviamente,
ad oggetti rientranti nella nozione di “rifiuto”.

,

Neppure, poi, la norma prevede che l’accertamento sulla natura di detti oggetti
debba essere effettuato necessariamente, come preteso dal ricorrente, da
personale dell’Arpac, sì che accertamenti, svolti invece da organi diversi
dovrebbero essere considerati illegittimi, determinante essendo solo che gli
accertamenti vengano comunque eseguiti con modalità e criteri idonei ad offrire
risultati attendibili.

essere la condotta di raccolta e trasporto di beni appartenenti al novero di
“rifiuti”, risulta, peraltro, dalla stessa sentenza impugnata, confermativa, anche
su tale punto, di quella del Tribunale, che già il solo serbatoio zincato trasportato
presentava una capacità di circa 1.000 litri (essendo nel complesso, come
risultante segnatamente dalla sentenza del Tribunale, la quantità di specie quella
di circa 1,50 mc. e quindi di circa 2 quintali), e che gli accertamenti vennero
eseguiti sia dai carabinieri che da personale tecnico dell’Arpac.
Il ricorso appare pertanto manifestamente infondato sotto qualsivoglia aspetto,
conseguendone, come già detto, l’inammissibilità e la condanna alle spese del
processo e al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013

DEPOSITATA P’ h’CELLERIA

Nella specie, incontestata da parte del ricorrente la circostanza che si sia posta in

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