Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46711 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 46711 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Di Nota Maria, n. a Piano di Sorrento il 28/08/1949;

avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Sorrento, in
data 18/06/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale A. Montagna, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/06/2012 il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. dist. di
Sorrento, ha dichiarato, tra gli altri, Di Nota Maria colpevole del reato di cui
all’art.256, comma 1, del d. Igs. n. 152 del 2006, così riqualificata l’originaria
imputazione, per l’effettuato deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi.

Data Udienza: 17/10/2013

2. Ha proposto ricorso l’imputata tramite il proprio Difensore lamentando con un
primo motivo l’erronea applicazione di legge; lamenta in particolare che con
l’assoluzione del proprietario del terreno su cui erano stati depositati i rifiuti,
D’Esposito Giuseppe, è venuto meno l’unico elemento di collegamento esistente
tra gli imputati sicché il Tribunale avrebbe dovuto escludere il concorso di
persone contestato considerato anche che le attività addebitate alla Di Nota e

insussistente è il reato continuato giacché l’unico materiale riconducibile
all’imputata è il legname di sua proprietà essendo gli altri rifiuti riconducibili alla
condotta di Perillo.
Con un secondo motivo censura l’interpretazione data alle norme sul deposito
temporaneo, non ritenuto dal Tribunale, che ha invece ravvisato il deposito
preliminare, per mancanza dei requisiti dell’art. 183, comma 1, lett. m) del d.
Igs. n. 152 del 2006. Al contrario, rileva che nella specie sarebbe stata data la
prova del deposito temporaneo a fronte dei requisiti di legge tutti presenti posto
che l’imputata ha raggruppato il legname proveniente dallo smantellamento del
proprio stabilimento nello spiazzo di proprietà di D’Esposito, attiguo allo
stabilimento, e con il suo consenso; il legname, che era privo di inquinanti
organici persistenti, non ha mai superato la quantità di legge di trenta metri cubi
ed era stato raccolto qualche giorno prima del sequestro. Quanto alla pretesa
mancanza del requisito di raccolta effettuata per categorie omogenee rileva che
l’assoluzione del proprietario del fondo ha comportato che l’imputata debba
rispondere soltanto del deposito del legname, categoria quindi del tutto
omogenea. Nessun obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, quale
ulteriore requisito ravvisato come mancante dal Tribunale, era dovuto
versandosi in tema di rifiuti non pericolosi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Quanto al primo motivo di ricorso, ne va anzitutto rilevata l’inammissibilità

per mancanza di interesse non comprendendosi invero, una volta che lo stesso
Tribunale ha dato atto del fatto che alla ricorrente è unicamente imputabile la
condotta di deposito preliminare di circa 100 quintali di legname e non anche dei
restanti menzionati in imputazione, ricollegati alla separata azione di Pirillo
Giuseppe, quale sia l’interesse (diverso da quello di cui si dirà oltre sub par.4) ad
invocare la violazione dell’art.110 c.p. originariamente contestato in rubrica; né
coglie nel segno la doglianza, avente sempre come presupposto la riconducibilità
alla persona dell’imputata unicamente del legname depositato nell’area di
2

all’altro coimputato Perillo Giuseppe sono del tutto autonome tra loro; inoltre

proprietà di D’Esposito, circa la violazione dell’art.81 c.p. posto che, dalla stessa
sentenza, non risulta che la condotta altrui abbia determinato influenze di sorta
sulla determinazione della pena (calcolata anzi in misura tale da tenere conto,
testualmente, del “minimo danno arrecato”).

4. Quanto al secondo motivo, essenzialmente volto a contestare la ritenuta

tra i requisiti che per legge (segnatamente, già art. 183, comma 1, lett. m) del
d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 ed ora, a seguito delle modifiche dell’art.10 del
d.lgs. n. 205 del 2010, art.183, comma 1, lett. bb ) n.3) concorrono a configurare
la stessa ricorre anche quello, puntualmente richiamato dal Tribunale, del
necessario raggruppamento per categorie omogenee, diversamente ricadendosi
in ipotesi di messa in riserva o, come nella specie ritenuto dal primo giudice, in
deposito preliminare (cfr. Sez.3, n. 19883 del 11/03/2009, Fabris, Rv. 243719;
Sez.3, n. 11258 del 11/02/2010, Chirizzi, Rv. 246459).
Ciò posto, la ricorrente ha contestato la ritenuta esclusione di detto requisito
posto che, nella specie, alla stessa, e proprio per l’impossibilità di rilevare la
sussistenza di un concorso con terzi, era addebitabile la sola collocazione del
legname. E tuttavia, ove si consideri che la nozione di deposito di rifiuti anche
solo temporaneo implica, a differenza di quella dell’abbandono, ed in virtù della
sua finalizzazione ad una gestione degli stessi, una attività connotata
necessariamente da un controllo a che la collocazione avvenga inizialmente e poi
permanga, nell’arco temporale richiesto, secondo le modalità di legge, non è
sostenibile, come in definitiva si verrebbe in tal modo a pretendere dalla
ricorrente, che, una volta collocato il materiale (su area che già non sia
interessata da oggetti di provenienza diversa) sia possibile disinteressarsi della
sorte del medesimo; se, del resto, il deposito prelude per legge all’avviamento
del materiale alle operazioni di recupero e di smaltimento, è necessario che il
requisito del raggruppamento per categorie omogenee sussista inizialmente e
permanga sino a che detto smaltimento non intervenga, restando a carico di chi
il deposito effettui curare che detto requisito venga costantemente rispettato,
senza per questo addossare al “depositante” inadempienze altrui. Una diversa
conclusione finirebbe d’altra parte per dar luogo ad una indebita assimilazione
della figura del “deposito” a quella dell'”abbandono”.
Consegue dunque a quanto appena detto come correttamente il Tribunale abbia
considerato, nel ritenere non rispettato da parte della ricorrente il requisito della
non omogeneità, l’insieme complessivo del materiale rinvenuto nell’area, ciò

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esclusione dell’ipotesi di “deposito temporaneo”, va anzitutto rammentato che

essendo sufficiente per ritenere legittimamente esclusa la figura del deposito
temporaneo invocata, invece, dalla ricorrente.

5. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013

Il Con

idente

P.Q.M.

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