Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46710 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 46710 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Antista Nunziata Maria Rita, n. a Petralia Sottana il
25/04/1975;
avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sez. dist. di Cefalù in data
05/10/2010;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale A. Montagna, che ha concluso per il rigetto;
udite le conclusioni dell’Avv. G. Pagano, difensore di fiducia della ricorrente, che
ha chiesto l’annullamento della sentenza;

RITENUTO IN FATI-0

1. Con sentenza del 05/10/2010 il Tribunale di Termini Imerese ha condannato
Antista Nunziata, quale legale rappresentante della Euroin Belipa Sri, alla pena di
euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), I. n.
283 del 1962 per avere detenuto per la vendita prodotti alimentari in cattivo
stato di conservazione in quanto invasi da muffe.

Data Udienza: 17/10/2013

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata lamentando, con un unico
motivo volto a censurare la violazione dell’art. 42 c.p. in relazione agli artt. 5 e 6
I. n. 283 del 1962, che il Tribunale, nell’escludere l’applicabilità nella specie della
delega delle funzioni sul presupposto che la società amministrata dalla ricorrente
non è a grandi dimensioni e a struttura complessa, non ha però considerato che
la Belipa Srl si componeva di tre punti vendita articolati in differenti reparti di cui

amministrativi ove la stessa svolgeva le sue mansioni occupandosi
dell’amministrazione societaria. Contrariamente a quanto opinato dal Tribunale,
l’imputata avrebbe inoltre dimostrato di avere affidato la materiale e giuridica
gestione dei punti vendita ad un soggetto capace mediante delega pienamente
rispettosa dei requisiti di efficacia richiesti dalla giurisprudenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Questa Corte ha già affermato che, con riguardo alla disciplina igienica dei
prodotti destinati all’alimentazione, e sulla base della disposizione di cui all’art.
5, comma 1, lett. b) della legge 30/04/1962, n. 283, della detenzione o
somministrazione di un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere,
in caso di società od impresa, a titolo di colpa, il legale rappresentante della
stessa, essendo allo stesso riconducibili le deficienze della organizzazione di
impresa e la mancata vigilanza sull’operato del personale dipendente, salvo che
il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto,
appositamente delegato a tali mansioni (Sez. 3, n. 36055 del 09/07/2004, Di
Gregorio, Rv. 229434). Infatti il titolare di una impresa, in presenza di una
pluralità di adempimenti che non è in grado di ottemperare, può trasferire le sue
funzioni e connesse responsabilità penali ad altre persone dotate di valida
delega, che deve essere chiara (in modo che il soggetto conosca le mansioni
attribuitigli) effettiva e conferente al delegato (che deve essere persona
tecnicamente idonea) autonomia gestionale ed economica.
Ciò posto sul piano generale, si è tuttavia anche precisato, sia pure con riguardo
alla disciplina dell’inquinamento idrico e a quella dei rifiuti (ma sulla base di un
ragionamento che, evidentemente, atteso quanto subito oltre, non può non
riguardare anche la presente materia degli alimenti), che la delega di funzioni
può operare quale scriminante della responsabilità penale solo laddove le
dimensioni dell’impresa siano tali da giustificare la necessità di decentrare
compiti e responsabilità (Sez. 3, n. 422/00 del 03/12/1999, Natali, Rv. 215159;
2

l’imputata non poteva occuparsi stante la distanza di questi dagli uffici

cfr. anche Sez. 6, n. 9715 del 04/09/1997, Prenna, Rv. 209008). Del resto, può
qui aggiungersi, è comprensibile che l’esigenza della necessità di decentrare, in
funzione partecipativa di professionalità ed esperienze differenziate, l’esercizio
dei poteri di direzione e controllo dell’attività produttiva, non si ponga laddove si
versi nel caso di una struttura semplice, rientrando in tal caso, si potrebbe dire
“per definizione”, tra i compiti dell’amministratore della società l’organizzazione

settore “alimentare”, Sez. 3 n. 11909 del 22/02/2006, Rv. 233566);
diversamente ragionando, infatti, si consentirebbe al legale rappresentante di
sottrarsi ad una responsabilità per legge incombente solo sul medesimo senza
che ricorrano le condizioni volte ad evitare che, per l’impossibilità di esercitare
un effettivo controllo (attese appunto le rilevanti dimensioni dell’impresa), detta
responsabilità finisca per assumere sembianze “oggettive” incompatibili con il
principio dell’art. 27, comma 1, Cost.

3.1. Nella specie, il Tribunale ha escluso, con argomentazione motivata e logica,
che si sottrae dunque al sindacato di questa Corte, e facendo corretta
applicazione dei principi sin qui ricordati, che la Belipa S.r.l. presentasse una
struttura organizzativa complessa, gestendo la stessa di fatto unicamente tre
supermercati dislocati in un medesimo e limitato ambito territoriale sì che, per
quanto detto sopra, la delega, anche ammessa la sua operatività sotto altri e
diversi profili (anch’essa peraltro esclusa dalla sentenza con specifico riguardo
alla idoneità tecnica del soggetto prescelto) non poteva ritenersi idonea ad
escludere la responsabilità dell’imputata.

4. Consegue già dunque a tale esaustiva motivazione, non “incisa” dal contenuto
del ricorso, che in buona parte ha prospettato tra l’altro argomentazioni fattuali
non apprezzabili ex lege da questa Corte, il rigetto del ricorso con conseguente
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013

Il Confcjle e est.

Il Pre

t

dell’impresa e la vigilanza sull’intero andamento aziendale (cfr., con riguardo al

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