Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46706 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 46706 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di
Trento, sez. Bolzano, nel p.p. nei confronti di KRAPF Johann, nato il 21.01.1952
a Bressanone (BZ), e PARDATSCHER Walter, nato il 10.11.1970 a Bolzano (BZ),
avverso la sentenza del 24.9.2012 della Corte d’appello di Trento, sez. Bolzano,
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Sante Spinaci che ha
concluso per l’annullamento con rinvio;
Uditi gli avv.ti Leonardo Di Brina e Marco Mai rispettivamente per il primo ed il
secondo imputato i quali hanno concluso entrambi per il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 26/09/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Krapf Johann e Pardatscher Walter erano imputati:
Krapf Johann: a) della contravvenzione di cui all’art. 4, co. 2, in relazione
all’art. 89 Decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626, per avere, nella sua
qualità di rappresentante legale della ditta Duka srl, omesso l’elaborazione del
documento contenente la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di
prevenzione nonché il rispettivo programma relativo alla realizzazione,

“Gummizuschnittisch”/”macchina per il taglio di materiale in gomma” ad
azionamento pneumatico, la quale non era munita di dispositivo di sicurezza
alcuno, atto ad evitare il contatto con l’utensile da taglio, ed omettendo inoltre di
corredare la valutazione con la documentazione prevista dal D.P.R. 459/96
(manuale Istruzioni per l’uso e la manutenzione, attestato di conformità,
marcatura di conformità (CE), e per non aver valutato i particolari rischi in
relazione alla presenza di lavoratori minorenni con riferimento all’art. 7 Legge del
17.10.1967 n. 977 (il reato viene trattato nel separato procedimento n. 9460/06
RG). In Bressanone (BZ), fino al 19 giugno 2006;
b) della contravvenzione di cui all’art. 115 in relazione all’art. 389, letto
a) D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, per avere, nella sua qualità indicata sub punto
a), omesso di munire la macchina meglio definita sub punto a) di dispositivi di
sicurezza atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori t‘Viato
offese dalle parti taglianti o altri organi mobili. In Bressanone (BZ), fino al 19
giugno 2006.
Krapf Johann e Pardatscher Walter: c) del delitto di cui all’art. 590, co. 2
e 3 C.P., per avere il Krapf nella sua qualità di cui al punto sub a) ed il
Pardatscher nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione della ditta Duka srl, cagionato per negligenza, imprudenza e/o colpa a
Tauber Daniela (nata il 13.09.1990) ai sensi dell’art. 2087 CC nonché in
violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni di cui ai punti a) e
b)

(Krapf) e in violazione dell’art. 9, letto a), b) e c) D.L.vo 1994/626

(Pardatscher) – per non aver valutato correttamente i rischi secondo le modalità
descritte sub punto a) – una lesione personale consistita in “Fract. Ap. Phal II et
Il dig III man dext frattura aperta del DIP III mano destra” con una incapacità di
svolgere semplici attività per la durata di almeno 75 giorni; precisamente la
Tauber, assuntcupresso la ditta Duka come praticante per il periodo feriale e
assegnata al comando della macchina descritta sub punto a), aveva
istintivamente cercato di allontanare un pezzo di profilo in gomma tagliato ,g(er
entrando così in contatto con la parte dell’utensile per il taglio non protetta e
19302_13 r.g.n

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u.p. 26 senembre 2013

omettendo di considerare i rischi connessi ad una macchina per il taglio definita

procurandosi così le lesioni descritte; con l’aggravante di aver causato una
incapacità di svolgere le ordinarie occupazioni per la durata di oltre 40 giorni e di
aver commesso il fatto in violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni. In Bressanone (BZ), il 19 giugno 2006.
2. Il tribunale di Bolzano con sentenza del 17 dicembre 2010 dichiarava
gli imputati colpevoli e, previa la concessione delle attenuanti generiche
prevalenti, li condannava la pena di euro 200 di multa.
Gli imputati proponevano appello.

del 24 settembre 2012 assolveva entrambi gli imputati dai reati loro ascritti
perché il fatto non costituisce reato.
Osservava la Corte territoriale che al Krapf (datore di lavoro) ed al
Pardatscher (responsabile per la sicurezza) si contestava il reato di lesioni
personali colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro commesso il 19.06.2006 in danno della minorenne Tauber
Daniela. I reati contravvenzionali, peraltro ascritti al solo Krapf, e sui quali si
basa, oltre che sulla violazione dell’art. 2087 C.C., l’addebito di colpa, risultavano
invece estinti per prescrizione.
3.

Avverso questa pronuncia il Procuratore Generale presso la Corte

d’appello di Trento, sez. Bolzano, propone ricorso per cassazione con due motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Con il ricorso, articolato in due motivi, il Procuratore Generale

ricorrente deduce il vizio di motivazione dell’impugnata sentenza in riferimento
alla ritenuta mancanza dell’elemento psicologico della colpa ovvero l’interruzione
del nesso di causalità. Deduce altresì la – violazione artt. 4, commi 2 e 9, lett. a),
b) e c), d.lgs. 626 del 1994 e 115 d.P.R. 547 del 1955 nonché dell’art. 590,
commi 2 e 3, c.p.. Ha poi osservato il procuratore generale ricorrente che la
parte offesa era una studentessa di scuola superiore, completamente priva di
formazione dell’esperienza al suo primo giorno di lavoro. Pone in evidenza che la
macchina sulla quale si era infortunata la parte offesa era priva di una idonea
protezione e ciò aveva comportato che la lavoratrice fosse venuta in contatto con
la macchina stessa infortunandosi.
2. Il ricorso è fondato.
La sentenza di condanna in primo grado del Krapf e del Pardatscher si
fondava essenzialmente sulla difettosità, sotto il profilo dei dispositivi di
sicurezza apportati, del macchinario utilizzato dalla lavoratrice.
L’impugnata sentenza dà atto di ciò – che costituisce una circostanza di
assoluto rilievo nella causazione dell’infortunio sul lavoro – ma non di meno non

19302/3 r.g.n

3

u.p. 26 settembre 2013

La corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza

valuta più questo deficit di protezione nell’esaminare l’elemento soggettivo della
condotta contestata gli imputati.
Parimenti la Corte territoriale non ha posto nel giusto rilievo la circostanza
che la lavoratrice si è infortunata proprio nello svolgimento delle sue mansioni,
senza porre in essere alcun atto abnorme tale non potendo considerarsi
l’operazione di pulizia della macchina stessa che, stante la mancanza di
protezione, ha portato la mano della lavoratrice a contatto con la lama della
macchina.

lavoro, da questa Corte (Cass. , sez. IV, 10 febbraio 2011, n. 13763) che ha
affermato che l’esistenza del rapporto di causalità può essere esclusa
unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del
lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia causato
l’evento dannoso; ne consegue che non può considerarsi abnorme il
comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione rientrante
pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro a lui
attribuito.

3. Pertanto va annullata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte
d’appello di Trento.

P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di
Trento.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013
Il Consigliere estensore

Il

esidente

Va in proposito ribadito quanto g itenuto, in materia di infortunio sul

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