Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46705 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 46705 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CICCONE PIO N. IL 15/09/1956
avverso la sentenza n. 925/2012 TRIBUNALE di L’AQUILA, del
19/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per .R., (3u,Lt

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 18/09/2013

1. Ciccone Pio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il
tribunale di L’Aquila lo ha condannato alla pena dell’ammenda per il reato di cui agli articoli
110 del codice penale, 93 e 94 d.p.r. 380/01.
All’imputato, progettista e direttore dei lavori, è stato contestato di avere, in concorso con la
proprietaria e committente dei lavori medesimi, realizzato nel comune di l’Aquila una platea in
cemento armato di 12 per 12 mt con sopra un manufatto in legno e copertura con tegole, in
zona sottoposta a vincolo sismico senza preventivo avviso all’ufficio tecnico della regione
Abruzzo presso il genio civile provinciale e senza avere l’attestazione di avvenuto deposito da
parte di quest’ultimo ufficio.
1.1 In motivazione il tribunale ha evidenziato che vi era stata una prima comunicazione al
genio civile in data 15 febbraio 2011 cui era seguita una richiesta di integrazione della
documentazione da parte di quest’ultimo in data 20 aprile. Alla successiva integrazione aveva
fatto seguito ulteriore richiesta di aggiornamento in data 27 maggio 2011, soddisfatta solo il
27 ottobre e, quindi, in epoca successiva all’accertamento del reato. Riteneva quindi provato il
tribunale che la realizzazione di quanto accertato era stata avviata e conclusa in assenza del
rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito da parte del genio civile.
2. Deduce in questa sede il ricorrente:
2.1 violazione della delibera del consiglio comunale numero 145 del 2 dicembre 2010 in
rapporto all’articolo 4 della legge regione Abruzzo numero 138/96. Si evidenzia al riguardo che
anzitutto non è configurabile il reato di cui all’art. 93 DPR 380/01 avendo l’odierno ricorrente in
realtà curato il deposito degli atti presso l’ufficio del genio civile in data 15 febbraio 2011.
Quanto alla fattispecie di cui al successivo art. 94 si sostiene che il tribunale non avrebbe
tenuto conto della legislazione regionale e della normativa regolamentare comunale.
Si fa rilevare al riguardo che se è vero che l’articolo 4 della legge regionale subordina l’inizio
dei lavori al rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito degli elaborati presso il genio civile,
è altresì vero che la stessa norma pone il termine di 15 giorni per la richiesta di integrazione
termine non rispettato nella specie. Si fa peraltro rilevare che l’attestazione di avvenuto
deposito non risulta rilasciata nemmeno a seguito della richiesta di successive integrazioni cui
sarebbe stato dato adempimento in data 27 maggio 2011 e che vi era urgenza all’esecuzione
dei lavori posto che la delibera del consiglio comunale numero 145 del 2010 aveva posto quale
termine ultimo per la realizzazione del manufatto (temporaneo post sisma) la data del 31 luglio
2011.
2.2 violazione dell’articolo 533 cpp per quanto riguarda la contestata violazione dell’articolo 93
d.p.r. 380/01 non ricorrendo per le ragioni in precedenza indicate l’ipotesi di mancato deposito
degli atti presso il genio civile
2.3 violazione dell’articolo 43 ultimo comma e difetto assoluto di motivazione sull’elemento
psicologico del reato dovendo le circostanze descritte comportare quantomeno l’insussistenza
dell’elemento soggettivo del reato
2.4 erronea quantificazione della pena ed immotivata negazione delle attenuanti generiche,
della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato limitatamente alle questioni dedotte in relazione all’articolo 93 DPR
380/01 e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
3.1 Esaminando la motivazione del provvedimento impugnato si rileva che lo stesso tribunale
sembra circoscrivere la responsabilità dell’imputato alla sola assenza del rilascio
dell’attestazione di avvenuto deposito da parte del genio civile presso la provincia di L’Aquila
pacificamente riconducibile alla violazione dell’art. 94.
L’art. 4 della legge regionale Abruzzo n. 138/96 recante “Nuove norme per lo snellimento di
procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, soprelevazione ed ampliamento nelle
zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2.2.1974, n° 64.” stabiliva infatti che il Servizio
del Genio civile dovesse accertare la completezza formale degli atti ai sensi del precedente art.
3 (progetto architettonico, esauriente per planimetrie, piante, prospetti e sezioni, oltre che

Ritenuto in fatto

3.1.2 Sono peraltro infondati i rilievi del ricorrente al riguardo.
È pacifico infatti che nella specie difetti l’attestazione di avvenuto deposito da parte del genio
civile.
La circostanza che solo tardivamente, rispetto &i-termine previsto dall’articolo 4 della legge
regionale sia stata chiesta l’integrazione della documentazione da parte dell’Ufficio del Genio
Civile, non fa venir meno l’obiettività del dato non comportando alcuna decadenza per l’azione
amministrativa.
Giova ricordare come generalmente si escluda l’invalidità del provvedimento anche qualora il
ritardo comporti l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento. E ciò sull’assunto
che quest’ultimo ha natura ordinatoria e non perentoria, dal momento che nessuna norma
sancisce la decadenza del potere della P.A. di emettere la determinazione conclusiva del
procedimento dopo lo spirare dei termini per emetterla. (ex multis Cons. Stato, Sez. VI, n.
3215/2008; Sez. VI n.2110/2009).
Tale orientamento sembra peraltro ulteriormente avvalorato dalla L. 241/90, così come
successivamente modificata, che all’art. 2 bis prevede quali conseguenze per il ritardo

dell’amministrazione nella conclusione del procedimento, unicamente effetti risarcitori in capo ai
responsabili del ritardo.
Il termine di quindici giorni non è peraltro stabilito per la conclusione del procedimento ma solo
per le incombenze istruttorie e nessuna disposizione stabilisce che la sua decorrenza comporti
decadenze per l’attività amministrativa o l’accoglimento della richiesta di autorizzazione.
Né il ricorrente può far valere in questa sede l’interesse ad ottenere un provvedimento
tempestivo.
Tale interesse sarebbe stato semmai tutelabile attraverso gli opportuni rimedi di carattere
amministrativo, sollecitando all’occorrenza l’amministrazione competente alla conclusione del
procedimento, così come indicato, ad esempio, dall’art. 1 co. 9 ter della L. 241/90 ma
evidentemente da solo non può essere opposto in questa sede per escludere l’antigiuridicità del
comportamento e la sussistenza dell’abuso contestato.
4. Ciò posto occorre rilevare che, come afferma il ricorrente, risultano effettivamente
contestati nella specie sia l’articolo 94 e sia l’articolo 93 (quest’ultimo in relazione all’assenza
del preventivo visto all’ufficio tecnico della regione Abruzzo).

dalla relazione tecnica generale sui lavori, accompagnato da dichiarazione del progettista che
attesta la rispondenza del progetto agli atti presentati ai fini del rilascio della concessione o
dell’autorizzazione edilizia; relazione geologica, ove prevista, relazione geotecnica; relazione
sulle fondazioni; ecc.) e che l’inizio dei lavori fosse subordinato al rilascio dell’attestazione
dell’avvenuto deposito.
E, dunque, il mancato rilascio dell’attestazione dell’avvenuto deposito comporta
inevitabilmente l’assenza di autorizzazione all’esecuzione dei lavori attualmente sanzionato
dall’art. 94 DPR 380/01.
La norma citata trova peraltro applicazione rispetto al caso di specie nonostante la disciplina
abbia subito mutamenti per effetto della legge regionale 28/2011, pubblicata sul BURA n.
51,del 26-08-2011, (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e
controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, entrata in vigore il 24-11-2011 e, dunque,
successivamente alla data di accertamento del reato risalente al 19.10.2011.) per cui
l’attestazione di avvenuto deposito è attualmente prevista solo per il deposito dei progetti in
Zona a bassa sismicità (artt. 10 e 11) ed è rilasciata dalla Provincia allo sportello unico
competente.
E ciò in quanto l’art. 19 chiarisce che in via transitoria ” I procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono completati e producono i loro effetti secondo le
disposizioni delle leggi regionali previgenti.” E che ” I procedimenti di cui al comma 3, si
intendono in corso quando:
a) è stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso il competente
Sportello Unico per l’edilizia;
b) è stata rilasciata l’autorizzazione sismica o l’attestazione di avvenuto deposito presso gli
Uffici provinciali competenti per territorio, nei casi in cui la stessa era prescritta dalla
normativa previgente.

5. Conclusivamente la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui

all’art. 93 DPR 380/01 perché il fatto non sussiste ed il ricorso deve essere invece rigettato nel
resto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al resto di cui all’art. 93 DPR 380/01.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 18.9.2013

E’ evidente che anche in relazione a quest’ultima ipotesi di reato si sarebbe reso necessario
indicare in motivazione le ragioni della configurabilità o, in alternativa, assolvere l’imputato
dalla contestazione iniziale.
Nulla di quanto detto è accaduto anche se la mancata indicazione di una autonoma sanzione
lascia intendere che lo stesso giudice di merito abbia ritenuto non configurabile nella specie il
reato di cui all’art. 93 citato.
Ciò non fa venire meno, tuttavia, la necessità di provvedere alla elisione formale dell’ipotesi di
reato da ultimo indicata.
La sentenza deve essere pertanto annullata 3tr rinvio limitatamente a tale aspetto.
Naturalmente, poiché non vi è stato aumento di pena per il reato indicato, all’annullamento
non può fare seguito alcuna decurtazione del trattamento sanzionatorio inflitto.

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