Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46704 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46704 Anno 2013
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
ANZALONI Ciro, nato a Nettuno il 2/05/1963,

avverso l’ordinanza in data 13 dicembre 2012 del Tribunale di Velletri, sezione
distaccata di Anzio, n. 28/2012.

Letti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, il
quale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la restituzione degli
atti al giudice a quo per nuova deliberazione.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 13 dicembre 2012 il Tribunale di Velletri, sezione
distaccata di Anzio, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rideterminato e
ridotto nella misura di tre anni di reclusione l’indulto concesso con legge 31 luglio
2006, n. 241, già applicato nei riguardi di Anzaloni Ciro nella complessiva misura
di anni quattro e mesi sei di reclusione e, quindi, eccedente i limiti di legge, in
forza di due ordinanze del Giudice dell’esecuzione: la prima emessa il

Data Udienza: 08/11/2013

16/05/2009 dal Tribunale di Gaeta, concedente il beneficio nella misura di un
anno e mesi sei di reclusione, e la seconda emessa il 24/05/2007 dal Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Latina, concedente il medesimo beneficio
nella misura di tre anni di reclusione.

2. Avverso il provvedimento di riduzione dell’indulto ha proposto ricorso per

2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c),
cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 674,
666, 178 e 179 cod. proc. pen., risultando la revoca parziale dell’indulto
deliberata dal giudice dell’esecuzione senza previa fissazione dell’udienza in
camera di consiglio, come imposto dall’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., in
violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),
cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 649, 666, 672 e
674 cod. proc. pen., sul presupposto dell’operatività del principio della
preclusione processuale, derivante dal generale divieto di bis in idem, anche in
sede esecutiva, sicché le precedenti applicazioni dell’indulto con provvedimenti
del giudice dell’esecuzione, divenuti in assenza di impugnazione definitivi, non
potrebbero essere modificate, ancorché determinanti una concessione del
beneficio in misura eccedente quella prevista dalla legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed osta all’esame della seconda
censura.
Il caso del giudice dell’esecuzione investito della richiesta di riduzione della
durata del beneficio dell’indulto che sia stato già concesso, con separati
provvedimenti del giudice dell’esecuzione relativi a singole condanne, in misura
complessivamente eccedente quella massima consentita dalla legge n. 241 del
2006, non è assimilabile alla mera applicazione del beneficio ai sensi dell’art.
672, comma 1, cod. proc. pen., e, pur non implicando una revoca dell’indulto ex
art. 674 cod. proc. pen., stante il principio dell’applicazione unitaria di esso
sancito dall’art. 174, comma 2, cod. proc. pen., bensì il mero ricalcolo della sua
misura ove applicato in sede di cognizione (c.f.r. Sez. 1, n. 40028 del
30/09/2009, dep. 14/10/2009, Secolo, Rv. 245326; conformi: Rv.248024 e Rv.
253278), impone tuttavia l’adozione del procedimento camerale di cui all’art.
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cassazione l’Anzaloni tramite il difensore di fiducia, il quale deduce due motivi.

666, commi 3 e seguenti, cod. proc. pen., essendo tassativamente previste dagli
artt. 667, 672 e 676 dello stesso codice le ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione
provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e
notificata all’interessato, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Nella fattispecie in esame, il giudice dell’esecuzione non ha fissato l’udienza
in camera di consiglio sull’istanza del Procuratore della Repubblica presso il

concesso dal giudice dell’esecuzione, ex legge n. 241 del 2006, in misura
eccedente quella massima di tre anni di reclusione, sull’errato presupposto di
dover procedere de plano ai sensi degli artt. 672, comma 1, e 667, comma 4,
cod. proc. pen.; e l’ordinanza emessa all’esito del procedimento, illegittimamente
trattato senza la necessaria partecipazione delle parti, è affetta da nullità
d’ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado
del procedimento, dato che essa comporta l’omessa citazione dell’imputato
(rectius: condannato) e l’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la
presenza (Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, dep. 18/12/2008, Bifani, Rv.
242477; conformi: 44859 del 2008, Rv. 242196; n. 10747 del 2009, Rv.
242894).

2. Discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con la
trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, per
nuova deliberazione, nel rispetto dell’art. 666, commi 3 e seguenti, cod. proc.
pen. e tenendo conto che l’indulto risulta applicato in misura eccedente quella
prevista dalla legge n. 241 del 2006 con provvedimenti definitivi del giudice
dell’esecuzione, come sottolineato dal ricorrente nel secondo motivo del presente
gravame, rimasto assorbito nell’accoglimento del primo.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Velletri per l’ulteriore corso.

Così deciso, in Roma, il 8 novembre 2013.

Tribunale di Velletri, in data 22 giugno 2012, di rideterminazione dell’indulto già

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