Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 467 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 467 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERA ANDREA N. IL 23/05/1943
avverso la sentenza n. 4777/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, generico ed articolato su
censure di merito.
In relazione alla contestazione risulta effettivamente errato il riferimento alla normativa
contestata. Ciò non toglie che la contestazione sul piano fattuale è assolutamente precisa e
consente agevolmente di rinvenire le disposizioni di riferimento nell’art. 2 comma 1 e 1 bis L.
n. 638/83.
Nessuna lesione al diritto di difesa è pertanto configurabile nella specie.
Generiche si appalesano le doglianze concernenti il richiamo alle motivazioni di primo grado
non indicandosi gli elementi eventualmente trascurati dal giudice nella valutazione benché
dedotti nei motivi di appello. Corretta appare, infine, la motivazione sia in punto di omessa
indicazione da parte del primo giudice degli aumenti per la continuazione, cui peraltro ha
correttamente sopperito, direttamente provvedendo, il giudice di appello, nonché sulla omessa
concessione delle attenuanti generiche e imputate al comportamento del ricorrente.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

Pera Andrea propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Torino ha confermato quella resa tribunale di Biella che lo aveva condannato
alla pena di giustizia per l’omesso versamento all’Inps delle ritenute previdenziali operate sulle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti sia per la ditta di cui era titolare e sia per la ditta “Pera
Andrea”.
Deduce in questa sede il ricorrente l’errore nella indicazione della normativa violata, essendosi
in contestazione fatto riferimento all’articolo 2 della legge 7/12/1989 numero 389, inesistente;
nonché l’erronea applicazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti
generiche. Rileva inoltre che in relazione alla pena inflitta non sarebbe stato puntualizzato e
motivato l’aumento per la continuazione e che arbitrariamente giudice di appello si sarebbe
uniformato alle motivazioni della sentenza di primo grado.

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